Data: 29/11/2012 09:30:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20857 del 26 novembre 2012, ha affermato la legittimit� del licenziamento intimato ad una dipendente statale per violazione del divieto di cumulo di impieghi ed incarichi lavorativi in costanza di rapporto di lavoro subordinato con la P.A.
In particolare la Suprema Corte, respingendo il ricorso proposto dalla lavoratrice, sottolinea come la Corte territoriale aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 53 del d.Igs. 165/2001, che richiamava il disposto degli artt. 60 e ss. del d.p.r. 3/1957, "la disposizione di incompatibilit� prevista nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione prescriveva l'esclusivit� della prestazione resa dal dipendente in favore dell'ente datore di lavoro e che anche il CCNL del personale dipendente Comparto Regione - Autonomie locali prevedeva analogo divieto (art. 23), onde la accertata presenza della lavoratrice all'interno del negozio della sorella, intenta a svolgere mansioni di commessa ed attivit� di vendita, anche durante il normale orario di lavoro in giornate di assenza dal lavoro giustificate dallo stato di malattia, integrava la fattispecie sanzionata.
"In realt�, ci� che la ricorrente assume di avere sempre contestato non � la circostanza di avere effettivamente dato una mano alla sorella nella gestione del negozio in fase di liquidazione, ma lo svolgimento di attivit� lavorativa continuativa e retribuita.
Tuttavia - afferma la Corte di Cassazione - "il rilievo si rivela inconferente ai fini considerati, atteso che sia l'art. 23 del c.c.n.l. per il personale dipendente del comparto Regioni ed autonomie Locali, alla lettera g) pone il divieto di attendere ad occupazioni estranee al servizio, sia l'art. 60 del Testo Unico 3/1957, relativo alla disciplina delle incompatibilit�, richiamato dall'art. 53, 1 comma del d. Igs. 165/2001, prevede che l'impiegato non possa esercitare il commercio, l'industria, n� alcuna professione, senza alcun riferimento ad attivit� retribuita, onde il divieto deve ritenersi assoluto, a prescindere dalla sussistenza o meno di una remunerazione, ovvero di una continuit� della prestazione lavorativa diversa da quella espletata alle dipendenze della P.A."

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