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Data: 30/11/2012 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Puntata n. 18 dei nostri incontri di prossimità con il diritto amministrativo presi per mano, nelle tortuosità dei Tar, dal nostro ...Virgilio alias Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di trasferimento d'autorità illegittimo di un comandante dei Carabinieri; buona lettura! TAR / Illegittimo il trasferimento di “Autorità” del Comandante della Sezione di Vigilanza della Banca d'Italia. Il Tribunale Amministrativo per il Lazio (Pres. Silvestri, Rel. Landi, Cons. Luttazi) con una sentenza in forma semplificata, ex art. 60 del nuovo codice di procedura amministrativa, ha annullato il “trasferimento di Autorità” del Comandante della III Sezione di Vigilanza, con alloggio di servizio, della Compagnia Carabinieri Banca d'Italia di Roma. Il fatto. Il Comando dei Carabinieri aveva disposto il trasferimento del detto Ufficiale ad altra Sezione di Vigilanza senza alloggio di servizio, con un provvedimento / movimento che era stato contestato dall'interessato, innanzi al Tribunale Amministrativo, per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili. E la contestazione, sia nel ricorso originario e sia, successivamente, con i motivi aggiunti sopravvenuti al deposito della documentazione, da parte dell'Amministrazione convenuta (Ministero della Difesa) trovava accoglimento da parte del TAR. In particolar modo i Giudici amministrativi hanno sottolineato che anche il trasferimento di Autorità va congruamente “motivato”. E, nel caso specifico, l'Amministrazione non aveva esternato le necessarie valutazioni in ordine “alle esigenze di servizio”, sottostanti al disposto trasferimento e, in ogni caso, non aveva tenuto conto dei positivi precedenti disciplinari e di servizio, del ricorrente, visto che nell'arco della carriera dello stesso, il ricorrente poteva vantare una valutazione caratteristica di “eccellente” che contrastava con le critiche considerazioni contenute nella nota impugnata e contestata. Di qui l'annullamento del trasferimento, sia pure, come dice il TAR, ai “limitati fini” di ordinare all'Amministrazione intimata di procedere ad un “motivato riesame” della posizione del ricorrente in ordine “alle ragioni” che debbono supportare “un legittimo” provvedimento di trasferimento. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore. |
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