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Data: 02/12/2012 10:00:00 - Autore: L.S. "Deve escludersi che all'attivitā sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolositā, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che č normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attivitā di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicchč la stessa non puō configurarsi come pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c.". Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20982 del 27 novembre 2012, ha rigettato il ricorso di un ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, i cui genitori avevano chiamato in giudizio una societā sportiva lamentando che nel corso di uno stage multisportivo, in particolare nel corso di una partitella di calcio, il figlio era stato colpito al viso da una pallonata, riportando danni ai denti incisivi chiedendo la condanna della societā al risarcimento del danno. Il giudice territoriale - affermano i giudici di legittimitā -, nel ricostruire analiticamente i fatti, ha condivisibilmente affermato che nella specie non poteva che trattarsi di un "normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, per il quale - attesa l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della societā sportiva, ovvero il verificarsi di un'azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco - nessuna responsabilitā poteva attribuirsi nč alla societā sportiva nč al danneggiante."
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