Data: 01/12/2012 12:00:00 - Autore: A.V.
A seguito dell'incontro tenutosi lo scorso 20 novembre tra il ministro della Giustizia, Paola Severino, e i rappresentanti dell'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura), è stata presentata, tenuto conto anche delle considerazioni rappresentate in materia dal MIUR, una bozza di accordo per la revisione dei cosiddetti parametri forensi, ossia le indicazioni fornite dal D.M. n. 140/2012 per la liquidazione giudiziale dei compensi dovuti agli avvocati, che tante polemiche hanno sollevato sin dalla loro adozione.
Con l'introduzione della nuova normativa, infatti, e' stata abrogata la precedente regolamentazione dei compensi professionali, che erano commisurati ad un tariffario predeterminato in via amministrativa, adottato su proposta degli stessi Ordini professionali, seppure con la successiva approvazione del Ministro competente. In tal modo, gli organismi di rappresentanza della categoria (in particolare il Consiglio Nazionale Forense) si sono visti privati del potere, tradizionalmente detenuto seppure subordinato all'approvazione ministeriale, di esercitare un'autonomia regolamentare in materia di compensi per l'attività professionale svolta dagli iscritti agli Albi.
La prima, logica ed immediata conseguenza dell'intervento in questione, che discende dall'abrogazione del tariffario precedentemente in vigore, e' che il professionista deve affidarsi ad una preventiva e specifica pattuizione contrattuale con il cliente riguardo ai compensi. Una pattuizione che peraltro prevale sui criteri indicati dai parametri forensi ma solo nei confronti del cliente e non certo della controparte eventualmente soccombente.
L'accordo raggiunto per la revisione del decreto prevederebbe, anzitutto, l'eliminazione della facoltà precedentemente concessa al giudice - in sede di liquidazione dei compensi - di dare una valenza negativa alla mancanza della prova della preventiva presentazione al cliente di un valido preventivo. L'art. 1 comma 6 del DM 10 dispone infatti che "L'assenza di prova del preventivo di massima ... costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".
La bozza di accordo, in secondo luogo, e' intesa a specificare meglio le varie voci previste dal nuovo tariffario, anche adottando gli opportuni correttivi per rivedere una tariffa che aveva visto quasi dimezzati i compensi dei professionisti.
Ecco, in sintesi, le proposte di modifica sulle quali è stato raggiunto un accordo di massima:
- di aumentare i valori economici previsti per la procedura monitoria e per la redazione e notifica dell'atto di precetto, con incrementi compresi tra il 30 ed il 50% rispetto agli importi originariamente individuati;
- introduzione di una specifica voce per la remunerazione delle attività stragiudiziali, quantificata in una misura percentuale variabile tra il 5 ed il 20 per cento del valore della questione trattata;
- reintroduzione delle spese forfettarie (precedentemente previste nella misura del 12,5%), da liquidarsi in una percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento del totale dovuto;
- previsione dell'eventualita' di un aumento del compenso liquidato per il caso di assistenza stragiudiziale prestata nell'ambito di un procedimento di mediazione;
È stata, inoltre, proposta (con riserva di valutazione) l'abrogazione della disposizione che prevedeva una decurtazione del 50 per cento nella liquidazione dei compensi per prestazioni svolte a favore di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato o per l'assistenza d'ufficio prestata a favore di soggetti minori;
- introduzione della voce “studio” nell'ambito della tariffa relativa alla fase esecutiva (tanto mobiliare che immobiliare), riportante valori parametrati in una percentuale variabile dal 35% al 50% rispetto agli importi previsti per l'intera voce “procedimento”;
- introduzione di due nuovi ed ulteriori scaglioni di valore, per le controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00: un primo scaglione per le cause di valore ricompreso tra 1.500.001,00 e 5.000.000,00 di euro ed un secondo scaglione per quelle di valore superiore ai 5.000.000,00 di euro;
- introduzione della previsione di un compenso per una nuova fase di investigazione relativa all'attività giudiziale in materia penale, con la previsione di valori determinati in una percentuale di circa il 70% di quelli gia' previsti per la fase istruttoria davanti all'autorità giudiziaria procedente;
- introduzione della possibilità di aumentare fino al 50 per cento il compenso finale nel caso di assistenza di più parti in una stessa vertenza;
- introduzione della possibilita' di applicare un incremento del compenso liquidato dal giudice a carico del soccombente costituito in giudizio per il caso in cui le difese svolte dalla parte vittoriosa siano risultate, a seguito dell'istruttoria svolta in giudizio, manifestamente fondate e pienamente accolte.
Rimane, invece, per il momento, irrisolta la questione relativa alla retroattività delle previsioni del decreto, in relazione alla quale gli organismi di rappresentanza dell'avvocatura seguitano a richiedere che le nuove norme si applichino esclusivamente alle attività iniziate successivamente alla data del 22 agosto 2012.
Nel corso dell'incontro tra il Ministro e i rappresentanti di categoria dell'Avvocatura, infine, e` stato affrontato anche il tema della riforma dell'accesso alla professione forense, con una rideterminazione della struttura, della durata e della valenza delle scuole di specializzazione, nonché nuove norme per lo svolgimento del praticantato ai fini dell'accesso alla professione.
Vedi anche: lo strumento di calcolo della nota spese

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