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Data: 10/12/2012 10:36:00 - Autore: Justowin
Quali saranno gli argomenti probabili per il prossimo esame di
abilitazione forense? Ecco la top five di Justowin.
Diritto civile - Responsabilità medica e nesso di
causalità - Costituzione di caparra mediante assegno. - Assegnazione della
casa familiare - Revocatoria ordinaria e fallimentare degli accordi
patrimoniali in vista della separazione tra coniugi - Responsabilità ex art.
2049 c.c. e fatto illecito del terzo
Diritto penale - Corruzione e concussione
"ambientale" - Idoneità del tentativo tra istanze repressive ed istanze
garantiste - Confisca del veicolo e drive drinking - Falsa denuncia di
smarrimento di assegno - Dolo eventuale e violazione delle norme sulla
circolazione stradale
Ad ogni modo cogliamo l'occasione per fare il nostro in bocca al lupo ai
nostri lettori ricordando loro che la sera dell'11, 12 e 13 Dicembre le
soluzioni a caldo delle tracce assegnate all'esame saranno disponibili per i
lettori di studiocataldi.it su www.justowin.it
Le tematiche in questione insieme ad altre parimenti rilevanti sono state
oggetto del corso intensivo di preparazione all'esame di abilitazione forense
edizione 2012 che si è svolto da settembre a dicembre 2012 a Roma e Milano. I
contenuti del corso in modalità video lezione ed mp3, oltre alle tracce delle
esercitazioni e le dispense di studio, sono disponibili in qualsiasi
momento per coloro che volessero usufruire del corso on line da subito in
vista della prossima sessione di esame di abilitazione, che si preannuncia come
una delle ultime prima della riforma che comporterà l'eliminazione
dell'uso dei codici commentati con la giurisprudenza. Tra le pronunce
giurisprudenziali più interessanti in vista dell'esame segnaliamo le
seguenti:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 4 luglio 2012, n.11135 La
locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra
nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole
di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché,
nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà
ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod.
civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art.
2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il
comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di
proprietà indivisa.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 4 settembre 2012, n.14828
Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati
o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e,
provocato il contraddicono sulla questione, deve rigettare la domanda di
risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia
idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di
rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e
nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 29 marzo 2011, n.7098
Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi
dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di
legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato
stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5. La mancata rinuncia per
iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che
agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente
ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione
della controparte. Cassazione civile sez. III 21 luglio 2011 n. 15991
Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima
patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa
apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della
condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa
situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un
nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata — sul piano della causalità
materiale — l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in
applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l'evento di
danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere,
eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa
efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde
ascrivere all'autore della condotta, responsabile «tout court» sul piano della
causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le
conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì
alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come
fortuito). Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2009 n. 975
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente,
sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta
del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica
del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un
nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con
criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie
concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di
responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso
del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato
personale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 6 giugno 2012, n.21913
Il determinatore del falso testimone non punibile può essere chiamato a
rispondere in qualità di autore mediato, ex art.111 c.p., del reato di falsa
testimonianza posto in essere da un altro soggetto, non punibile ai sensi
dell'art, 384, comma 2.
Cassazione, sez. Unite Penali, 5 giugno 2012, n. 21837 Per
integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di
estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed
al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poiché a tanto inducono
la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice
accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto
di analogia in malam partem in materia penale, e quella
logico-sistematica. Il legislatore ha delineato una fattispecie
plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del
concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene
l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della
esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della
violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato
manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero
sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Ulteriore
conseguenza della soluzione prospettata é che quando i concorrenti nel reato
siano più di cinque è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art.
112, n. 1, cod. pen. e che tale aggravante è compatibile con quella delle più
persone riunite, essendo sufficiente ad integrare tale aggravante anche la
contemporanea presenza nella fase esecutiva del reato di sole due persone
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 12 settembre 2012,
n.34952 E' configurabile il tentativo di rapina impropria (e non invece il
concorso tra tentativo di furto e i reati di violenza o minaccia) nel caso in
cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della res
altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà,
adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
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