Data: 10/12/2012 10:36:00 - Autore: Justowin
Quali saranno gli argomenti probabili per il prossimo esame di abilitazione forense?
Ecco la top five di Justowin.

Diritto civile
- Responsabilità medica e nesso di causalità
- Costituzione di caparra mediante assegno.
- Assegnazione della casa familiare
- Revocatoria ordinaria e fallimentare degli accordi patrimoniali in vista della separazione tra coniugi
- Responsabilità ex art. 2049 c.c. e fatto illecito del terzo

Diritto penale
- Corruzione e concussione "ambientale"
- Idoneità del tentativo tra istanze repressive ed istanze garantiste
- Confisca del veicolo e drive drinking
- Falsa denuncia di smarrimento di assegno
- Dolo eventuale e violazione delle norme sulla circolazione stradale

Ad ogni modo cogliamo l'occasione per fare il nostro in bocca al lupo ai nostri lettori ricordando loro che la sera dell'11, 12 e 13 Dicembre le soluzioni a caldo delle tracce assegnate all'esame saranno disponibili per i lettori di studiocataldi.it  su www.justowin.it

Le tematiche in questione insieme ad altre parimenti rilevanti sono state oggetto del corso intensivo di preparazione all'esame di abilitazione forense edizione 2012 che si è svolto da settembre a dicembre 2012 a Roma e Milano.
I contenuti del corso in modalità video lezione ed mp3, oltre alle tracce delle esercitazioni e le dispense di studio, sono disponibili in qualsiasi momento  per coloro che volessero usufruire del corso on line da subito in vista della prossima sessione di esame di abilitazione, che si preannuncia come una delle ultime prima della riforma che  comporterà l'eliminazione dell'uso dei codici commentati con la giurisprudenza.
Tra le pronunce giurisprudenziali più interessanti in vista dell'esame segnaliamo le seguenti:

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 4 luglio 2012, n.11135
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 4 settembre 2012, n.14828
Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddicono sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 29 marzo 2011, n.7098

Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.
La mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte.
Cassazione civile sez. III 21 luglio 2011 n. 15991

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata — sul piano della causalità materiale — l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile «tout court» sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).
Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2009 n. 975

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 6 giugno 2012, n.21913

Il determinatore del falso testimone non punibile può essere chiamato a rispondere in qualità di autore mediato, ex art.111 c.p., del reato di falsa testimonianza posto in essere da un altro soggetto, non punibile ai sensi dell'art, 384, comma 2.

Cassazione, sez. Unite Penali, 5 giugno 2012, n. 21837
 
Per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poiché a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico-sistematica.
Il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva.
Ulteriore conseguenza della soluzione prospettata é che quando i concorrenti nel reato siano più di cinque è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e che tale aggravante è compatibile con quella delle più persone riunite, essendo sufficiente ad integrare tale aggravante anche la contemporanea presenza nella fase esecutiva del reato di sole due persone

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 12 settembre 2012, n.34952
E' configurabile il tentativo di rapina impropria (e non invece il concorso tra tentativo di furto e i reati di violenza o minaccia) nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della res altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.


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