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Data: 09/12/2012 11:00:00 - Autore: L.S.![]() Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha ricordato, come da costante giurisprudenza, che "pu� essere esclusa la responsabilit� degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali." Nel caso di specie, il Giudice di pace aveva assolto dal reato di cui all'art. 731 c.p. due genitori (perch� quali esercenti la potest� sui figli minori omettevano senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione elementare nell'anno scolastico 2009/2010) per non aver commesso il fatto ritenendo, "sulla base della comunicazione del Dirigente Scolastico, che pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola." La Suprema Corte in realt� ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace, precisando che, senza alcun esame delle risultanze processuali, il giudice di merito si � limitato genericamente a far riferimento alla comunicazione del Dirigente Scolastico dalla quale ha ritenuto emergesse che, nonostante l'impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo. Lo stesso giudice non ha per� specificato da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'impegno dei genitori per superare tale rifiuto. |
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