Data: 10/12/2012 10:36:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
In primo luogo, le tabelle risarcitorie prevedono punteggi eguali per tutti; giustamente, altrimenti finiremmo come il malcapitato Gennarino, figlioletto (forse) di un manovale generico, che si vide liquidare dal Tribunale di Milano il 18 gennaio 1971 una somma parametrata al lavoro che avrebbe svolto in futuro, il manovale generico! La cosa incredibile è che i giudici avevano tratto la dubbia notizia, sulla quale avevano edificato l'iniqua pronuncia, dalle difese del convenuto-danneggiante; la lesione alla salute fisica e psichica si suddivide in due componenti: quella statica e quella dinamica. Il linguaggio, specie in una rubrica che si intitola "Diritti e Parole", non è meramente espositivo, ma plasma il nostro modo di vedere il mondo giuridico. Approccio - L'aspetto statico concerne la lesione medicalmente accertabile: il soggetto leso ha risentito un reliquato del 5% e tutte le persone danneggiate in un sinistro della strada che a quell'età abbiano subìto postumi permanenti di quell'entità hanno diritto all'equivalente monetario in pari misura.
Ma c'è, poi, l'aspetto dinamico: il danneggiato nella vita di tutti i giorni non trascorreva tutto il giorno a giocare alla playstation, ma amava il rude rugby ed è chiaro che non può più, con la stessa intensità e frequenza, far quel che faceva prima nel tempo libero. Talché, in concreto hanno rilievo la personalità del danneggiato e le passioni coltivate, la situazione economico-sociale, la condizione familiare, che possono, in certo qual modo, influenzare ed ampliare la mera lesione fisio/medica. In special modo, sono le macrolesioni (10-100%), ad oggi, al Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera piacendo, ancora non disciplinate dal punto di vista normativo, in cui il concetto di danno biologico dinamico risulta esaltato, proprio come è stato lucidamente affermato da Cass. Civ, Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, Pres. Michele Varrone ed Est. Giovanni Battista Petti, che ci è appena toccato ricordare in altra ...pillola giuridica pubblicata da Studio Cataldi in data 9 dicembre 2012.
In sintesi, il danno biologico dinamico ha la chiara funzione di personalizzare il risarcimento in relazione alle condizioni soggettive del leso e alle ricadute della lesione medicalmente accertabile sulla vita concreta dell'infortunato.
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