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Data: 11/12/2012 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Ogni pronuncia del dott. Luigi Levita presenta spunti significativi e di apprendimento per il giurista e per il cultore della materia. Non si sottrae a tale premessa la pronuncia resa l'11 gennaio 2011 in tema di danno all'animale di affezione, nella fattispecie, per la cronaca, un cane volpino. La particolarità del provvedimento che segnalo è la trattazione del principio della ragione più liquida. Stando a tale criterio che si sta facendo prepotentemente largo in dottrina ed in giurisprudenza, la domanda può essere rigettata in base alla disamina di una questione assorbente, quand'anche logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le restanti, essendo ciò ispirato al principio di economia processuale e da esigenze di celerità, munite anche di presidio costituzionale. Lascio la parola al caro Dott. LEVITA, giudice presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi: "Il richiamo al primato della ragione più liquida si dimostra peraltro decisamente confacente alla luce del recente insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale “il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti” (così Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 13896)". Quest'ultima pronuncia della Suprema Corte, presieduta dal Dott. Paolo Vittoria, è opera del Dr. Vittorio Zanichelli. Menziona Cass, Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373, pres. Carbone, rel. Francesco Maria Fioretti. Torneremo a discutere del principio della ragione più liquida se tale 'primato', per adoperare l'espressione del Dott. Levita, vi avrà interessato. |
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