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Data: 13/12/2012 10:30:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni - Come è noto, con la direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione (PA) e la sem-plificazione n. 14
del 22.122011, sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 a
modifica del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le nuove norme hanno come obiettivo la
completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e
cittadini e operano nel solco tracciato dal citato Testo unico, dove era già
previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati
contenenti informazioni già in possesso della PA. Di seguito si riassumono
le principali novità: 1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1°
gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più
accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. Si evidenzia
che, ai sensi dell'art. 46 del testo unico, sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e
fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c)
cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di
celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g)
esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi
tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini
professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corri-sposto; q) possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s)
qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u)
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le san-zioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà (art. 47 del testo unico), occorre ricordare che l'atto di notorietà
(o atto notorio) è l'atto pubblico con il quale una persona rende una
dichiarazione in presenza di più testimoni in merito ad uno o più fatti
notoriamente conosciuti da tali persone. In quanto atto pubblico, l'atto di
notorietà fa prova legale su quanto dichiarato davanti al funzionario pubblico o
al privato esercente una funzione pubblica che lo riceve. Non fa, invece,
prova legale dell'esistenza di fatti giuridici connessi al contenuto delle
dichiarazioni, ma solo della loro notorietà. L'art. 4 della legge n.
15 del 4.1.1968 introdusse la possibilità di sostituire l'atto di notorietà con
una dichiarazione sostitutiva. Tale possibilità è stata ampliata dall'art. 47
del DPR 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
devono riguardare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato. Le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da presentare agli organi dell' amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. I documenti trasmessi da chiunque ad
una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pub-blici servizi". Le amministrazioni
dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1°
gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta
dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura
citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio; 3) le amministrazioni
sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta
indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle
dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa; 4) le amministrazioni devono individuare e
rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le
misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonché le modalità per la loro esecuzione; 5) la mancata risposta alle
richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione
e della valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione; 6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri
le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad
assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Per lo scambio dei
dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo quanto
previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione sulla
base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale
di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le
amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai
dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro
carico. Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali
convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via
telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi
dell' articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa. Nel
contesto di questa normativa il Dipartimento per la Funzione Pubblica, cui
compete la verifica ed il monitoraggio dell'osservanza delle nuove disposizioni,
con la circolare n. 3364 del 7.12.2012, ha fornito ulteriori chiarimenti alle
istituzioni scolastiche, per il tramite delle direzioni scolastiche regionali,
in merito alle problematiche di seguito riportate e dispiegate sotto la forma di
risposta a domanda da parte del competente Dipartimento. Certì?cati di
servizio D. Numerosi dirigenti amministrativi e docenti chiedono se, a
seguito dell'entrata in vigore delle norme indicate in oggetto, possano essere
rilasciati certificati di servizio oppure se gli stessi debbano essere
sostituiti da autocertificazioni. R. Lo stato di servizio (ossia la
dichiarazione avente ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre
informazioni concernenti l'attività lavorativa del dipendente) può essere
attestato dall'interessato alla pubblica amministrazione con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.
La pubblica amministrazione, comunque, non può mai ri?utarsi di rilasciare un
certificato e, pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda
all'Amministrazione un certificato del servizio prestato, tale certificato deve
essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 2 del
DPR n. 445 del 2000 "il presente certi?cato non può essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione privati ai gestori di pubblici servizi”.
Certi?catì di frequenza D. Gli addetti alle segreterie di alcuni istituti
scolastici chiedono se, anche dopo l'entrata in vigore della legge emarginata in
oggetto, possano essere rilasciati certificati di frequenza per gli
alunni. R. Le Pubbliche Amministrazioni devono sempre accettare dai
cittadini le autocerti?cazioni e non possono richiedere al privato il
certificato rilasciato da un'altra Amministrazione. Tale principio di carattere
generale che incontra le sole deroghe espressamente previste dallo stesso
DPR n. 445 del 2000 o da norme speciali - si applica anche nel caso dei
certificati di frequenza. Detti certificati, pertanto, andranno acquisiti
d'uf?cio. Nel caso in cui, comunque, venga richiesto, il certificato di
frequenza degli alunni può essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione
all'interessato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 02 del
DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Nulla osta al trasferimento di un alunno D. Sono pervenuti alcuni
quesiti in merito all' impatto delle norme in oggetto sul rilascio dei nulla
osta per il trasferimento di un alunno. In particolare, alcuni circoli didattici
hanno segnalato che l'Uf?cio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diramato
una circolare (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012) con la quale si
specifica, tra l'altro, che il c.d. nulla osta al trasferimento di alunni
rientra nel campo d'applicazione delle norme in esame e, pertanto, deve essere
acquisito d'ufficio. R. Il nulla osta al trasferimento di un alunno
non ha natura certificativa ma autorizzatoria e, dunque, non rientra nel
campo d'applicazione della normativa in oggetto. Il nulla osta, infatti, è
una dichiarazione scritta, rilasciata dalla competente autorità amministrativa
su richiesta dell'interessato, che attesta l'esistenza di certi
presupposti e quindi l'inesistenza di contrarietà o impedimenti allo
svolgimento dell'attività che l`interessato si prefigge di compiere e, pertanto,
non ha natura meramente certi?cativa.
Certificati di servizio rilasciati da istituti non paritari D. È pervenuta
una richiesta di chiarimenti in ordine alla certificazione del servizio prestato
presso una scuola non paritaria, ai ?ni della compilazione degli elenchi per le
graduatorie d`istituto di III fascia. R. Per quanto di competenza, si
evidenzia che il cittadino può presentare ad una pubblica amministrazione una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il servizio prestato
sia presso una scuola privata e paritaria, sia presso una scuola privata e non
paritaria. L'art. 47, comma 3, del DPR 445 del 2000, infatti, prevede che “Fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall' interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà". Ciò significa, dunque, che con la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati tutti
i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato,
che non rientrano nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione
sostitutiva di certi?cazione.
Certi?cati sostitutivi del diploma di licenza D. Un istituto chiede
indicazioni circa le modalità di rilascio del certificato sostitutivo del
diploma di licenza media alla luce della novella contenuta nella legge. R.
Si ritiene che il certificato sostitutivo del diploma di licenza debba essere
rilasciato senza la dicitura prevista dal comma 2 dell'art. 40, DPR n. 445 del
2000 "il presente certi?cato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", poiché esso ha la
precipua funzione di sostituire un documento smarrito (diploma) che, come già
evidenziato, va rilasciato senza la predetta dicitura.
Accertamento della veridicità dei fatti attestati mediante dichiarazioni
sostitutive D. Alcuni dirigenti amministrativi chiedono all'Uf?cio
chiarimenti in ordine alle modalità da seguire nella verifica della veridicità
di quanto dichiarato mediante autocerti?cazioni. R. Si rileva che ai
sensi dell'art. 43 comma 5 del DRP 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in
cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro
ccrti?cazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e
le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta
elettronica,PEC, fax ecc.).
Libretto di frequenza degli studenti costretti a continui spostamenti D.
L`Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia chiede se la dicitura prevista
dal com-ma 02 del DPR n. 445/2000 debba essere apposta sul libretto utilizzato
per la verifica della frequenza, ai ?ni dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico, da parte di studenti costretti a continui spostamenti. R. Si
ritiene che tale libretto non possa essere considerato un certificato, poiché
non vi è nessuna disposizione di legge che riconosca esplicitamente a tale
libretto valore certificativo. Il mero riferimento a tale libretto in accordi,
convenzioni, ecc., non comporta l'automatico riconoscimento della funzione
certi?cativa; il libretto in questione appare funzionale alla
ricostruzione del percorso scolastico dello studente ma non attesta
l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Ed infatti, l'assolvimento di tale
obbligo viene accertato dai competenti uffici scolastici sulla base di
approfondite indagini; eventuali documenti/attestati vengono rilasciati dalle
istituzioni scolastiche solo dopo lo svolgimento di appositi approfondimenti e
non solo sulla base di quanto dichiarato nel citato libretto. Di conseguenza,
sul libretto in questione non andrà apposta la dicitura prevista dall'art. 17
della legge n. 183/2011, poiché trattasi di un documento non avente valore
certificativo.
Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi D- Sono pervenute
numerose segnalazioni in merito all'apposizione della dicitura prevista dal
comma 2 dell'art. 40, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sui diplomi conseguiti al
termine di un corso di studio o ai titoli di abilitazione conseguiti al termine
di un corso di formazione. R. Si rileva che i diplomi conseguiti al termine
di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un
corso di formazione, ai sensi dell'art. 42, DPR 28 dicembre 2000, n.445, non
sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale
privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR n. 445 del 2000, la
quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
Certi?cati di frequenza del corso di preparazione per il conseguimento dell`
idoneità alla guida del ciclomotore D. Un istituto ha chiesto chiarimenti in
ordine al rilascio del certi?cato di frequenza del corso, organizzato dalla
scuola, di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Inoltre,
il segnalante ha rilevato che gli uffici della Motorizzazione non accettano le
autocertificazioni relative alla frequenza del corso. R. Si ritiene opportuno
un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR e della
Motorizzazione Civile.
Pagelle e certi?cati attestanti l'acquisizione delle competenze D. Alcuni
dirigenti scolastici hanno chiesto chiarimenti in relazione all' apposizione
della prescritta dicitura "il presente certi?cato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
sulle pagelle rilasciate al termine dell'anno scolastico, nonché sulla
certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine della Primaria,
della Secondaria di 1° grado e alla fine dell'obbligo scolastico al ?ne di
attestare la padronanza delle conoscenze acquisite dagli studenti. R. Si
ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del
MIUR.
Apposizione di marche da bollo sui certi?cati rilasciati dagli uf?ci del
MIUR D. Numerosi istituti chiedono su quali certificati debbano essere
apposte le marche da bollo, a seguito dell`entrata in vigore delle disposizioni
in oggetto. R. Per quanto di competenza, ritiene che gli interventi in
materia di sempli?cazione amministrativa nulla abbiano mutato in ordine
all'imposta di bollo. In ogni caso, appare necessario un confronto con gli
uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Prof. Raffaele Manzoni Studio assistenza legale e
consulenza personale della scuola Via R.Falvo 20 - 80127 Napoli Sito
internet: www.raffaelemanzoni.com e-mail: raffaele.manzoni@libero.it tel
3392749936 - 0815608470 Pubblicazione in vendita: “Il Vademecum del personale
supplente” Riferimento sito: www.raffaelemanzoni.com
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