Data: 03/11/2003 - Autore: www.filodiritto.com
La Cassazione, dopo avere stabilito che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento deve essere valutata di norma, e sicuramente quando si fa valere una responsabilit� disciplinare del lavoratore, sulla base sia degli elementi soggettivi che di quelli oggettivi del fatto, ha stabilito un interessante pincipio di diritto: il giudice davanti a cui sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario ancorch� non commessi nello svolgimento del rapporto, deve accertare l'effettiva sussistenza di fatti, riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili oggettivi e soggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non pu� ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest'ultimo sul rapporto fiduciario e sull'immagine dell'azienda. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 settembre 2003, n.13294: Licenziamento per giusta causa - Rinvio a giudizio del lavoratore - Esame profili oggettivi e soggettivi che giustifichino la sanzione disciplinare espulsiva - Necessit�).
Tutte le notizie