Data: 06/11/2003 - Autore: www.filodiritto.com
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge che modifica l'articolo 70 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit� e della paternit� (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151) ai sensi del quale l'indennit� di maternit� viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Articolo 70 [nuova versione] Indennita' di maternita' per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) 1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. 2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. 3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. 3-bis. L'indennit� di cui al comma 1 non pu� essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potest� di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo pi� elevato, tenuto conto delle capacit� reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilit� con gli equilibri finanziari dell'ente. (Legge 15 ottobre 2003, n. 289: Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le libere professioniste - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2003, n.251).
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