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Data: 22/12/2012 09:20:00 - Autore: L.S.![]() L'Istituto, ricordando che l'indennità è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps e che soddisfino una serie di requisiti , precisa che per espressa previsione normativa "restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data" ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni. Spiega l'Inps che la suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e che, quindi, i collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre del corrente anno, potranno - decorsi, "almeno due mesi" in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi utilizzando il modello CoCoPro 2010, 2011 e 2012 - COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Si ricorda infine nel messaggio che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio. Vedi anche: » La Riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92) » La riforma del mercato del lavoro (guida) A cura di Milena Usai. |
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