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Data: 30/12/2012 11:00:00 - Autore: Barbara LG Sordi Le famiglie saranno sempre più atipiche, con genitori separati e magari allargate; questo è certo. Altrettanto certo è che le richieste dei figli continueranno ad essere in costante crescita esponenziale, proprio come avviene da generazioni. Per fortuna a bloccare e mettere un freno a quelli che spesso sono solo capricci, interviene la giustizia stessa. Evitando così di creare fila di poveri genitori in bancarotta (che tanto ci pensa già il Governo a farlo!). La Cassazione infatti ha affermato che, anche se le abitudini di vita "sono cambiate" ci deve essere un limite alle "richieste di natura voluttuaria" da parte dei figli di genitori separati. E proprio su questa base la Sesta sezione penale, con sentenza 49755, ha accolto il ricorso di un padre separato di Palermo, Ignazio G., condannato in appello nel gennaio 2011 per violazione degli obblighi familiari ai danni dei figli minori. Con la pesante accusa di avere fatto loro mancare i mezzi di sussistenza e relativa pena, di cui la sentenza non precisa l'entità. Il padre era stato oltretutto già assolto in primo grado. Nel ricorso Ignazio G. ha fatto presente ai giudici della Suprema Corte che la sentenza d'appello non aveva considerato, tra i mezzi di sussistenza passati alla "ex-famiglia", le spese sostenute per i figli in relazione agli "oneri condominiali, al canone tv e al servizio telefonico". Da sommarsi anche ad altre cifre destinate a richieste "di natura voluttuaria". Gli ermellini hanno dunque accolto il ricorso del padre, disponendo un 'appello bis' e redarguendo i giudici di merito per non avere tenuto conto della "contribuzione del marito al mantenimento dei figli minori" in relazione alla "entità e frequenza degli impegni di spesa sostenuti dallo stesso imputato e documentati dalla difesa, complessivamente coinvolgenti il nucleo familiare, e quindi incidenti indubbiamente sul regime di vita dei suoi componenti, oltre quelli specificamente riferiti ai figli, rispetto ai quali non vale senz'altro la generalizzata attribuzione della natura voluttuaria dei beni acquistati". E così per la Cassazione nonostante che "nell'attuale dinamica evolutiva" si verifichino nuovi "assetti e abitudini di vita", una volta che un genitore ha garantito ai figli il soddisfacimento di altri bisogni "complementari", quali "le spese di abbigliameno, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto e di comunicazione", non si puo' andare oltre con "le richieste voluttuarie". Figli viziati state in allerta! |
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