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Data: 09/01/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi I recenti disagi ai consumatori causati dal malfunzionamento dei trasporti pubblici, ed in particolare i ritardi e le soppressioni di oltre la metà dei treni causate da un malfunzionamento del sistema di gestione ed organizzazione del personale di Trenord, hanno spinto le associazioni dei consumatori a reagire ed adire giudizialmente le Autorità al fine di perseguire adeguato ristoro dai gravi disagi causati dall'azienda a danno dei viaggiatori lombardi, occasionali e pendolari. Il Codacons ha invitato i viaggiatori a conservare il proprio titolo di viaggio acquistato nei giorni “incriminati” poiché intenzionata a promuovere azione di classe avverso Trenord. Ma cos'è nello specifico la class action? L'azione di classe (class action) o “Azione collettiva risarcitoria” è un istituto giuridico di origine anglosassone regolamentato anche nel nostro Paese grazie all'introduzione del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 Settembre 2005, n. 206). Esso consentirebbe ai consumatori di agire “in massa” contro i fornitori di beni e servizi, generalmente aziende di grandi dimensioni, ottenendo di fatto maggiore tutela, efficacia che sarebbe sensibilmente diminuita nel caso in cui il cliente – consumatore dovesse al contrario agire da solo. Con l'introduzione di questa normativa il legislatore ha dunque creato un valido strumento a favore delle parti contrattualmente deboli proprio per riequilibrare e smussare quella situazione di supremazia venutasi a creare in capo a quelle imponenti società che gestiscono la fornitura di beni e servizi caratterizzati da importante interesse sociale, economico e culturale. L'azione di classe in Italia è attualmente disciplinata dall'articolo 140bis del Codice del Consumo: i consumatori, individualmente o per tramite di apposite associazioni ed organizzazioni, possono agire contro un'unica impresa a patto che le proprie posizioni attive siano “identiche”. In sostanza, in un unico processo verrebbero attivate diverse pretese risarcitorie tra loro omogenee, tutte indirizzate avverso un medesimo fornitore di beni o servizi il quale è incorso in responsabilità – più o meno grave – assimilabile ad inadempimento contrattuale. Oltre a mancata o inesatta esecuzione del contratto i consumatori possono promuovere giudizio ai fini di ottenere il risarcimento del danno anche nel caso di “pratiche commerciali scorrette ed anticoncorrenziali”. Data la rilevanza sociale e la portata di tale azione, anche se con particolari cautele, occorre notificare atto di citazione anche al Pubblico Ministero. Nell'ambito della class action è escluso l'intervento volontario di terzo ex art. 105 codice di procedura civile. L'azione di classe è quindi uno strumento utile e potente per il consumatore, il quale, in condizioni normali, molto probabilmente rinuncerebbe ad intentare una causa in pendenza di sproporzione tra spese di giudizio e danno lamentato. Unico ma importante dilemma resta quello dell'impulso processuale: secondo la lettera della Legge onere dell'avvio del processo graverebbe su un solo individuo, per poi, in corso di causa, procedere lo stesso a raccogliere le adesioni di tutti gli altri utenti interessati. Questo comporta sicuramente una certa difficoltà di azione, penalizzando i clienti danneggiati proprio nella fase iniziale. Anche se in Europa questo strumento resta ancora poco usato, occorrerà valutare se in situazioni come queste esso sarà idoneo a garantire quella tutela al singolo consumatore che le vie ordinarie, in astratto, non potrebbero soddisfare. |
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