Data: 15/01/2013 18:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
L'individuazione di un nesso causale in tema di infortunio sul lavoro e cioè la riconducibilità di un evento dannoso subito dal lavoratore all'istituto dell'infortunio in itinere, risarcibile in termini di legge, è stata spesso oggetto di diatribe ed orientamenti contrastanti. Sul punto è intervenuta più volte la giurisprudenza che ha posto limiti specifici ed ha risolto diversi “casi limite”, ha riordinato la materia fornendo adeguati criteri di valutazione.

Nulla quaestio oggi circa l'operatività di copertura assicurativa e, di conseguenza, la risarcibilità del danno occorso al lavoratore non solo in ambito aziendale in senso stretto (durante l'orario di lavoro) ma anche di quello dallo stesso subito durante il percorso casa – lavoro e lavoro – casa. Tale tragitto deve essere in ogni caso considerato tenendo conto delle normali situazioni di traffico e ricondotto entro un arco temporale ragionevole: date queste premesse la giurisprudenza lo ha identificato come infortunio in itinere, ricollegabile anche in modo indiretto all'attività lavorativa. Ma proprio in questo frangente potrebbero verificarsi situazioni imprevedibili nonchè intervenire variabili diverse: ecco dunque il generarsi di una vera e propria casistica giurisprudenziale.

Nel caso in cui l'infortunio avvenga nel tragitto di ritorno a casa, avendo il lavoratore anticipato l'uscita dal lavoro usufruendo di un permesso orario o personale, la risarcibilità del danno subito è esclusa (Cassazione civile, sentenza n. 2642 del 22 Febbraio 2012). La scelta del lavoratore di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, sia pure limitatamente a quel determinato caso, è idoneo ad interrompere di conseguenza il nesso causale tra evento e danno.

La giurisprudenza ha affrontato anche il caso di sinistro subito dal lavoratore che ha utilizzato il proprio mezzo privato in alternativa ai mezzi di trasporto pubblico. In questo caso occorre verificare l'effettiva assenza di mezzi pubblici serventi la zona interessata (totale mancanza o, in ogni caso, trasporti pubblici che non siano in grado di fornire un servizio ragioenvolmente compatibile con le esigenze produttive del singolo; Corte d'Appello di Venezia sezione lavoro, sentenza n.60 del 17 Aprile 2012). Infatti, nel caso in cui il lavoratore, pur sempre per esigenze di lavoro, si sposti fuori sede utilizzando ingiustificatamente il mezzo proprio (pur esistendo mezzi pubblici alternativi in grado di soddisfare le medesime esigenze di trasporto) subisca un incidente stradale, l'INAIL non è tenuto a risarcire il danno subito (Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 22759 del 3 Novembre 2011).

Infine, l'aggressione subita durante il tragitto da e per il luogo di lavoro è anch'esso considerato evento dannoso ricollegabile all'infortunio in itinere (Cassazione Civile sezione lavoro, sentenza n. 11545 del 10 Luglio 2012; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto indennizzabili le lesioni subite dalla vittima di uno scippo avvenuto proprio durante il percorso usualmente battuto per recarsi in azienda).

In tutti i casi sopra esposti resta in ogni caso esclusa la risarcibilità nel caso in cui si verifichi il c.d. “rischio elettivo”, nel caso cioè in cui la situazione di pericolo si sia venuta a creare proprio per causa del lavoratore il quale, in quella particolare circostanza, ha mantenuto un comportamento abnorme, imprevedibile, volontario ed arbitrario che ha esulato dalle mansioni sue proprie, si è discostato nettamente dalle esigenze produttive ed è stato dettato esclusivamente da scelte personali o decisioni assunte per proprio conto, in conflitto con le direttive imposte dagli organi superiori. Tale condotta è idonea ad interrompere il nesso di causalità intercorrente tra evento e danno, indispensabile ai fini dell'attivazione del meccanismo del risarcimento.

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