Data: 18/01/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Sentenza Corte di Cassazione Civile, sezione prima, n.23707 del 20 Dicembre 2012

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al delicato tema del c.d. “testamento biologico”, noto anche come “direttive anticipate di trattamento sanitario”: con questo termine si suole indicare la raccolta di volontà in cui l'interessato esplicita quali trattamenti sanitari intende o meno subire in caso di futura infermità.

L'istituto mira a tutelare l'autonomia e la libertà individuale del paziente, diritti garantiti non solo a livello nazionale ma anche comunitario. Se la legge ammette la redazione, a mezzo di scrittura privata, di tale atto già prima del verificarsi dell'evento lesivo – essendo proprio questa la ratio intrinseca dell'istituto - non altrettanto deve considerarsi ammissibile la domanda formulata nei confronti del Giudice ordinario da parte del soggetto mentalmente lucido, pienamente capace di intendere e di volere all'epoca della proposizione dell'istanza, che, al fine di dare attuazione proprio alle direttive anticipate di trattamento sanitario, pretenda già a monte la nomina dell'amministratore di sostegno prima ancora se si verifichi l'imprevedibile evento di perdita di capacità d'agire.

Questo il quesito posto ai Giudici della Cassazione i quali hanno risolto il problema richiamando gli articoli 404 e seguenti del codice civile. La legge stabilisce infatti che l'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice, per mezzo di apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione di relativa richiesta.

Questa istanza potrà tuttavia essere presentata soltanto nel momento in cui l'evento inabilitante dovesse effettivamente verificarsi, non prima. Tale previsione può essere derogata solo in casi eccezionali di confermata gravità, ipotesi non integrata nel caso di specie.
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