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Data: 22/01/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi Sentenza Corte di Cassazione Civile, sezione prima, n. 23426 del 19 Dicembre 2012 - La sentenza in oggetto prende in esame l'istituto della separazione personale dei coniugi, ed in particolare fa riferimento al caso in cui uno dei due richieda l'addebito della separazione a carico dell'altro per ragioni legate alla violazione dei doveri di fedeltà coniugale. L'addebito della
separazione trova fondamento nell'articolo 151 codice civile, il
quale prevede che essa debba essere espressamente richiesta, restando
pur sempre onere del giudice valutare le circostanze di fatto che
hanno spinto uno dei due coniugi a presentare relativa istanza. Perchè la richiesta di addebito sia accolta occorre che i
comportamenti adottati da uno dei due coniugi si siano verificati in
epoca antecedente la pronuncia di separazione (o, in ogni caso,
adottati in pendenza di regolare rapporto coniugale) e che gli stessi
debbano essere la causa diretta che ha portato alla rottura del
rapporto familiare. La pronuncia di addebito ha numerosi risvolti
pratici: ad esempio, la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento se l'avente diritto è proprio il coniuge responsabile. La Cassazione in
questa pronuncia chiarisce che l'onere di provare il rapporto diretto
(nesso causale) tra il comportamento adottato dal coniuge (nel caso
di specie, l'infedeltà coniugale) ed il generarsi dello stato di
“intollerabilità” della prosecuzione della convivenza grava
sulla parte che richiede l'addebito stesso; è invece a carico del
coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, ad esempio
della non anteriorità del comportamento adottato rispetto al
verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando ipso
iure ai fini dell'addebito il fatto dell'abbandono del tetto
coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute in epoca
successiva.
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