Data: 27/01/2013 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Sentenza Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 23886 del 21 Dicembre 2012

Il codice di procedura civile, gi� in apertura, agli articoli 1 e seguenti affronta il tema della ripartizione di giurisdizione e competenza tra diversi i uffici giudiziari, fornendo fondamentali criteri di suddivisione ai fini di identificare l'organo giudicante che eserciter� il relativo potere di legge. La Suprema Corte nella sentenza in oggetto si � espressa decisamente contro interpretazioni �fantasiose� che potrebbero scaturire dalla lettura degli articoli sopra menzionati. In particolare la Cassazione ha sancito la nullit� della dichiarazione di incompetenza funzionale proclamata da un magistrato, il quale, contestualmente alla stessa, abbia indicato come funzionalmente competente un giudice del medesimo ufficio giudiziario.

La competenza c.d. �funzionale�, al contrario di quella per valore, per materia e per territorio (ipotesi queste espressamente indicate nel codice di procedura civile ai sopra citati articoli) � frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Essa consiste in una ripartizione del potere giudiziale basata sullo stato e sullo sviluppo del processo e generalmente tale criterio viene adottato nell'ambito del procedimento penale (ipotesi in cui si susseguono diverse competenze funzionali, ad esempio del GIP o del GUP, a seconda del grado di avanzamento del procedimento stesso); ma anche in ambito civile, ad esempio stabilendo quale sia la competenza di Tribunale, Corte d'Appello o Corte di Cassazione. Il criterio di competenza funzionale permette in definitiva di individuare in via esclusiva a quale organo o a quale singolo magistrato fa capo una specifica funzione giurisdizionale.

Esso deve essere tuttavia interpretato in maniera restrittiva; e nel caso di specie i supremi giudici hanno ribadito questa necessit�.


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