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Data: 19/01/2013 11:00:00 - Autore: N.R.![]() Come si legge nella parte motiva della sentenza, "chi si rivolge al chirurgo plastico per finalità puramente estetiche intende rimuovere un difetto, non curare una malattia: dunque intende conseguire un risultato preciso, precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati conseguibili. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura". Nel caso esaminato dal Tribunale una paziente si era sottoposta ad un intervento di addominoplastica estetica a seguito del quale le era residuata una vistosa cicatrice cosa che rendeva evidente il nesso causale tra l'intervento e l'inestetismo. Il tribunale nel determinare il risarcimento ha considerato però che il danno poteva essere corretto con un nuovo intervento con dei costi di circa 10.000 euro e per questo ha riconosciuto alla parte il diritto ad un risarcimento di euro 10.000 per quella componente del danno emendabile e di euro 1800 per l'inabilità parziale temporanea. Nulla è stato riconosciuto per il danno morale "perché l'evidente inestetismo dell'addome dell'attrice dipende anche dalla sua condotta di vita, ossia del suo aumento ponderale". |
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