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Data: 19/01/2013 11:00:00 - Autore: N.R. Il Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza n. 399 del 24 dicembre 2012) occupandosi di un caso di responsabilità medica, ha stabilito che con riguardo alla particolare tipologia di intervento eseguito (ossia un intervento di chirurgia estetica), "salva diversa pattuizione delle parti il cui onere grava sul medico, deve presumersi avere ad oggetto un'obbligazione di risultato, come ripetutamente stabilito da questo tribunale". Come si legge nella parte motiva della sentenza, "chi si rivolge al chirurgo plastico per finalità puramente estetiche intende rimuovere un difetto, non curare una malattia: dunque intende conseguire un risultato preciso, precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati conseguibili. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura". Nel caso esaminato dal Tribunale una paziente si era sottoposta ad un intervento di addominoplastica estetica a seguito del quale le era residuata una vistosa cicatrice cosa che rendeva evidente il nesso causale tra l'intervento e l'inestetismo. Il tribunale nel determinare il risarcimento ha considerato però che il danno poteva essere corretto con un nuovo intervento con dei costi di circa 10.000 euro e per questo ha riconosciuto alla parte il diritto ad un risarcimento di euro 10.000 per quella componente del danno emendabile e di euro 1800 per l'inabilità parziale temporanea. Nulla è stato riconosciuto per il danno morale "perché l'evidente inestetismo dell'addome dell'attrice dipende anche dalla sua condotta di vita, ossia del suo aumento ponderale". |
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