Data: 19/01/2013 09:00:00 - Autore: L.S.
L'INPS, con messaggio n. 1051 del 17 gennaio 2013 (qui sotto allegato) , rende noto che la Legge di stabilità 2013 non ha previsto la proroga per l'anno 2013 dell'art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, che dispone al comma 3 "in via sperimentale per il periodo 2009-2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.".

L'Istituto precisa che, come già comunicato ai Direttori Regionali e delle strutture territoriali, con messaggio n. 021164 del 21 dicembre 2012, non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza 2013.

Sarà, quindi, possibile procedere all'autorizzazione delle domande e conseguentemente all'erogazione delle prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.

Nel messaggio si legge, altresì, che non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all'istituto dell'anticipazione per periodi di competenza 2013.
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