Data: 28/01/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
Sentenza Cassazione Civile, sezione seconda, n. 23449 del 19 Dicembre 2012
La sentenza in oggetto sottolinea e ribadisce come non tutte le eccezioni processuali e di merito siano indiscriminatamente sollevabili in sede di appello.�
In tema di condominio (nella specie il contenzioso riguarda una questione di compropriet� del cortile condominiale) la parte soccombente, in sede d'appello, ha sollevato un'eccezione riguardante l'ambito oggettivo del giudicato, contestandone appunto l'operativit� nei propri confronti.�
La Suprema Corte, qualificando tale contestazione come una vera e propria eccezione processuale in senso stretto, ne ha sancito l'inammissibilit� ex articolo 345 codice di procedura civile. Ai sensi del predetto articolo infatti � fatto divieto, nell'atto di appello, di porre domande e di sollevare eccezioni nuove.�
Le uniche eccezioni ammesse sono quelle espressamente previste dalla legge, ed in particolare si tratta delle eccezioni rilevabili d'ufficio dall'organo giudicante, nonch� dalla domanda degli interessi nel frattempo maturati e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui il giudizio d'appello riformi la sentenza di primo grado. Anche la recente riforma del processo d'appello (legge 7 Agosto 2012 n.134) ha mantenuto e confermato tale stringente regola.�
Nel caso di specie, essendo tale eccezione stata proposta soltanto in sede d'appello e, pur trattandosi di una questione particolare, non gi� in pendenza di giudizio di merito, la stessa � considerata �nuova� e di conseguenza � stata respinta in base al consolidato principio che vieta la proposizione di ius novorum in sede d'appello.

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