Data: 24/01/2013 10:00:00 - Autore: Andrea Proietti
Se la ex moglie da cui ci si è separati, muore in un incidente stradale, l'ex marito ha comunque diritto ad ottenere il risarcimento del danno. È quanto stabilito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, che con la sentenza 1025/2013 ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano di riconoscere il diritto al risarcimento al'ex marito di una donna che aveva perso la vita in un incidente stradale.

La separazione “in sé e per sé, spiega la Corte, non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale”. Secondo gli ermellini “il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara”.

“È necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite”, ha proseguito la Suprema Corte, considerando che la richiesta fosse legittima a motivo del precedente rapporto coniugale, sciolto da poco, e della “permanenza di un vincolo affettivo”, ovvero un figlio in comune.

In Cassazione è stata comunque rifiutata la richiesta di risarcimento fatta in primo grado di 84mila euro, ma è stata accordata all'ex marito una somma pari a 25mila euro. I fattori dei quali si è tenuto conto sono stati il “dato obiettivo della separazione”, la cessata convivenza e il fatto che la perdita del coniuge risultasse “indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita”.
Tutte le notizie