|
Data: 24/01/2013 10:00:00 - Autore: Andrea Proietti![]() La separazione �in s� e per s�, spiega la Corte, non � di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale�. Secondo gli ermellini �il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale pu� essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purch� si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona pi� o meno cara�. �� necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite�, ha proseguito la Suprema Corte, considerando che la richiesta fosse legittima a motivo del precedente rapporto coniugale, sciolto da poco, e della �permanenza di un vincolo affettivo�, ovvero un figlio in comune. In Cassazione � stata comunque rifiutata la richiesta di risarcimento fatta in primo grado di 84mila euro, ma � stata accordata all'ex marito una somma pari a 25mila euro. I fattori dei quali si � tenuto conto sono stati il �dato obiettivo della separazione�, la cessata convivenza e il fatto che la perdita del coniuge risultasse �indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita�. |
|