|
Data: 22/01/2013 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni - Corte Suprema di Cassazione - sesta sezione civile -ordinanza n. 3606 e del 7 marzo 2012.
Il decreto legislativo 151/2001, all'art. 32, disciplina la fruizione
del congedo parentale, vale a dire il diritto di astenersi dal
lavoro per ciascun bambino sino all'età di 8 anni bambino, nei
confronti: - della madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternità , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi; - del padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Il limite
complessivo dell'astensione facoltativa, sommando quelle di ogni genitore, è di
10 mesi. Se il lavoratore padre si astiene dal lavoro per un periodo non
inferiore a 3 mesi, il suo limite di astensione passa a 7 mesi e il limite
complessivo dei 2 genitori a 11 mesi. I genitori possono usufruire del
congedo anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i 3
mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei
quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento. I periodi
possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo
restando: a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione; b)
l'elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4
mesi. Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in
considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata
successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre
e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in
precedenza fruiti da entrambi i genitori. La madre e il padre possono
utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può
utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della
madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex art.
10 della legge 1204/71. L'art. 34 del citato decreto 151/2001,
prevede per il congedo parentale fruito entro i primi 3 anni di vita del
bambino, un' indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Per i
periodi di congedo parentale fruiti dopo il terzo anno di vita del bambino e
sino agli 8 anni, è riconosciuta un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia
inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. I
periodi di congedo parentale sono computati nell' anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia. Per il personale del comparto scuola, il comma
4 dell'art. 12 del CCNL/2006, stabilisce che “ nell'ambito del periodo di
astensione dal lavoro per il congedo parentale, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.”
Su tale miglior trattamento stabilito per il personale della
scuola, si è ingenerato un notevole contenzioso, in quanto diverse istituzioni
scolastiche hanno inteso che il diritto al pagamento per intero dei primi 30
giorni di congedo parentale, competa anche se la fruizione avvenga dopo il
compimento del terzo anno di vita del bambino. Di contro, il
Ministero dell'istruzione ha emanato la nota prot. n. 24109 del 20.12.2007
con la quale, ha chiarito quanto segue: ” Il Ministero dell'economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF, ha
fornito in data 25.10.2007 il proprio parere in merito alle disposizioni di cui
agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, riguardanti il
limite temporale dell'astensione dal lavoro di entrambi i coniugi nell'arco dei
primo otto anni di vita del bambino. Ciò è avvenuto a seguito di risposte in
merito al fatto che alcune sezioni provinciali della Ragioneria Generale dello
Stato avrebbero sollevato rilievi sull'operato delle istituzioni scolastiche,
imponendo alle stesse la limitazione dell'applicazione del trattamento economico
più vantaggioso ai soli primi tre anni di vita del bambino, con una
interpretazione restrittiva delle norme contrattuali che, secondo gli stessi era
arbitrariamente riferita all'art. 34 del D.L.vo innanzi citato. In proposito, si
ritiene opportuno far notare che l'art. 47, commi 1 e 2, è richiamato dall'art,
12, comma 5 del CCNL 24.7.2003, e che l'art. 32 stesso D. Lvo, è integralmente
richiamato al comma 7 dell'art. 12 CCNL innanzi citato, per cui questo Ministero
fa proprie le deduzioni del MEF nel momento in cui si fa presente che le
osservazioni delle Ragionerie Provinciali dello Stato trovano il loro fondamento
nelle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D.L.vo in parola ,
riguardante il limite temporale dell'astensione dal lavoro per entrambi i
coniugi nei primi otto anni di vita del bambino per un massimo di dieci mesi
(art.32), il prolungamento di detto limite per i casi specificatamente indicati
nell'art. 33, il relativo trattamento economico e normativo (art. 34) nonché
nell'orientamento dell'ARAN che, in materia di congedi parentali ha espresso il
proprio parere con nota del 23 gennaio 2003. Tanto premesso si comunica pertanto
che in applicazione delle suindicate norme il trattamento economico intero deve
corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito
prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito
dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in
presenza dei requisiti previsti dall'art. 33, ritenendo pertanto che, come
sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è,
allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia.” In
considerazione di tali contrastanti interpretazioni, assumono notevole
importanza le decisioni dei Tribunali aditi in sede di contenzioso.
Con sentenza n. 1424/11 depositata in data del 3.1.2012, il Tribunale di
Sassari , giudicando sul ricorso di una docente che si era vista rifiutare
il pagamento per intero per la richiesta di congedo parentale chiesto per i
primi 30 giorni al quarto anno di vita del bambino, ne ha riconosciuto il
diritto argomentando che la materia è regolata dall'art. 12, comma 1
lettera a, del CC NL/2007 del comparto scuola, in base al quale il diritto al
pagamento per intero per i primi 30 giorni, va riferito all'intero periodo di
fruizione del congedo parentale , vale a dire sino agli 8 anni di vita del
bambino. La Corte di Cassazione – sezione sesta -, ha accolto il
ricorso di una dipendente del Ministero della Giustizia per le stesse
motivazioni. Infatti anche il CCNL/2001 del personale del comparto ministeri,
all'art. 10, prevede che "Nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto dall'art 7 comma 1 della legge 1204/71 e
successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in
alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili
anche in modo ?azionato, non riducono le ferie sono valutati ai ƒini dell
'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l 'intera retribuzione ƒissa
mensile... ". ll contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione
integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al "periodo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7 comma l della legge 1204/71", il
quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino.
Detto richiamo inequivocabile ha indotto, quindi, la Corte di
Cassazione a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta
giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni. Detta
interpretazione non e poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10
del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita ?no ai tre
anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dall'art. 7 comma
4 della legge 1204/71, ossia al caso di malattia del bambino, in cui si
concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni ?no al
terzo, per malattie del bambino. Resta evidente che
il caso trattato possa avere aspetti concomitanti con quanto stabilito nel
CC NL del personale della scuola.
Dallo Studio legale Scognamiglio/Manzoni Via Rodolfo Falvo 27, 80127
Napoli www.raffaelemanzoni.com tel.
3392749936
|
|