Data: 24/01/2013 10:40:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni - Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1222/09 discussa in data 5 maggio 2011

Fatto. Il ricorrente rivestiva la qualifica di assistente tecnico e veniva individuato dal dirigente scolastico quale destinatario  di supplenza sino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno) su posto vacante in organico di diritto, attraverso l'utilizzo delle graduatorie d'istituto per la circostanza che le corrispondenti graduatorie provinciali erano risultate esaurite. L'interessato ha proposto ricorso chiedendo che la supplenza avesse termine il 31 agosto trattandosi di posto vacante e disponibile in organico di diritto anche nell'ipotesi di esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali.  Con sentenza n. 716 del 9/7/2009 il Tribunale di Livorno, giudice del lavoro,  con vantaggio delle spese processuali, accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall'Ufficio Scolastico Regione Toscana.

Tesi dell'Amministrazione resistente.
L'Amministrazione resistente ha sostenuto che la legge 124/99 all'art. 4 e seguenti, prevede che le supplenze annuali con durata sino al 31 agosto e quelle sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), vanno coperte con il personale incluso nelle graduatorie provinciali. Le graduatorie d'istituto, invece, sono utilizzate per il conferimento delle supplenze. Questa disposizione è valida sia per il personale docente che ATA. Vi è poi da dire che mentre il regolamento per le supplenze del personale docente di cui al D.M. 131/2007  prevede espressamente  che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici coprono i posti per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche utilizzando le corrispondenti graduatorie d'istituto, per il personale ATA, invece, questa possibilità non viene riferita  limitandosi ad enunciare che le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche si coprono facendo ricorso alle graduatorie provinciali ed agli elenchi di cui al DM 75/2001.

Decisione della Corte di Appello
  La Corte di Appello di Firenze ha respinto il ricorso dell'Ufficio Scolastico provinciale sostenendo che  il fatto che si proceda all' individuazione del personale con cui stipulare il contratto di lavoro, attraverso le graduatorie provinciali o di quelle d'istituto,  non può voler dire che muti il contenuto dei contratto da porre in essere; questo, invece è disciplinato dalla legge, la quale dice in quali casi si debba procedere a conferire supplenze annuali, ovvero di durata fino al termine delle attività didattiche.
  Le  circolari che stabiliscano in diversa guisa e cioè determinino il tipo di contratto da stipulare (rectius: la durata) sono illegittime e vanno disapplicate per la parte in cui divergono dalla legge.

  Sia per quanto enunciato dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, sia per altre analoghe decisioni di altri Tribunali alcune delle quali, di seguito, riportate, si è dell'avviso che il contenzioso de quo abbia assunto un'indicazione costantemente contraria alla tesi sostenuta dall'amministrazione. Pertanto il personale Ata che dovesse essere individuato destinatario di una supplenza annuale per un posto disponibile in organico di diritto attraverso la posizione occupata nelle graduatorie d'istituto per la circostanza dell'esaurimento della graduatoria provinciale, può affrontare il contenzioso con l'amministrazione con ampio spazio di successo.


Tribunale di Napoli – sezione staccata di Ischia -  Ordinanza cautelare del 17.12.2012
PERSONALE A.T.A. – CONTRATTI A TERMINE – RITARDO IMPUTABILE ALL'AMMINISTRAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN ORGANICO – SUPPLENZE CONFERITE DOPO IL 31 DICEMBRE E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE – ILLEGITTIMITA' DEL TERMINE DI SCADENZA APPOSTO AL CONTRATTO.

Corte di Appello di Milano - con sentenze del 19 novembre 2009, 6 e 9 febbraio 2010.
Compete la supplenza sino al 31 agosto se  il posto da occupare sia vacante, senza che rilevi l'appartenenza del lavoratore all'una piuttosto che all'altra graduatoria o lista. Ne consegue che quando il posto è vacante su organico di diritto, il termine apposto al contratto deve essere quello del 31 agosto, con relativo danno pari alla retribuzione dei mesi di luglio e agosto non percepiti, oltre al pieno riconoscimento giuridico dei 2 mesi predetti.

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