Data: 24/01/2013 10:40:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni -
Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1222/09 discussa in data 5 maggio 2011
Fatto. Il ricorrente rivestiva la qualifica di assistente tecnico e veniva
individuato dal dirigente scolastico quale destinatario di supplenza sino
al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno) su posto
vacante in organico di diritto, attraverso l'utilizzo delle graduatorie
d'istituto per la circostanza che le corrispondenti graduatorie provinciali
erano risultate esaurite. L'interessato ha proposto ricorso chiedendo che la
supplenza avesse termine il 31 agosto trattandosi di posto vacante e disponibile
in organico di diritto anche nell'ipotesi di esaurimento delle corrispondenti
graduatorie provinciali. Con sentenza n. 716 del 9/7/2009 il Tribunale di
Livorno, giudice del lavoro, con vantaggio delle spese processuali,
accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall'Ufficio Scolastico
Regione Toscana.
Tesi dell'Amministrazione resistente. L'Amministrazione resistente ha
sostenuto che la legge 124/99 all'art. 4 e seguenti, prevede che le supplenze
annuali con durata sino al 31 agosto e quelle sino al termine delle attività
didattiche (30 giugno), vanno coperte con il personale incluso nelle graduatorie
provinciali. Le graduatorie d'istituto, invece, sono utilizzate per il
conferimento delle supplenze. Questa disposizione è valida sia per il personale
docente che ATA. Vi è poi da dire che mentre il regolamento per le supplenze del
personale docente di cui al D.M. 131/2007 prevede espressamente che,
in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici
coprono i posti per supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche utilizzando le corrispondenti graduatorie d'istituto, per il
personale ATA, invece, questa possibilità non viene riferita limitandosi
ad enunciare che le supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche si coprono facendo ricorso alle graduatorie provinciali ed agli
elenchi di cui al DM 75/2001.
Decisione della Corte di Appello La Corte di Appello di Firenze ha
respinto il ricorso dell'Ufficio Scolastico provinciale sostenendo che il
fatto che si proceda all' individuazione del personale con cui stipulare il
contratto di lavoro, attraverso le graduatorie provinciali o di quelle
d'istituto, non può voler dire che muti il contenuto dei contratto da
porre in essere; questo, invece è disciplinato dalla legge, la quale dice in
quali casi si debba procedere a conferire supplenze annuali, ovvero di durata
fino al termine delle attività didattiche. Le circolari che
stabiliscano in diversa guisa e cioè determinino il tipo di contratto da
stipulare (rectius: la durata) sono illegittime e vanno disapplicate per la
parte in cui divergono dalla legge.
Sia per quanto enunciato dalla sentenza della Corte di Appello di
Firenze, sia per altre analoghe decisioni di altri Tribunali alcune delle quali,
di seguito, riportate, si è dell'avviso che il contenzioso de quo abbia assunto
un'indicazione costantemente contraria alla tesi sostenuta dall'amministrazione.
Pertanto il personale Ata che dovesse essere individuato destinatario di una
supplenza annuale per un posto disponibile in organico di diritto attraverso la
posizione occupata nelle graduatorie d'istituto per la circostanza
dell'esaurimento della graduatoria provinciale, può affrontare il contenzioso
con l'amministrazione con ampio spazio di successo.
Tribunale di Napoli – sezione staccata di Ischia - Ordinanza
cautelare del 17.12.2012 PERSONALE A.T.A. – CONTRATTI A TERMINE – RITARDO
IMPUTABILE ALL'AMMINISTRAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – POSTI
VACANTI E DISPONIBILI IN ORGANICO – SUPPLENZE CONFERITE DOPO IL 31 DICEMBRE E
FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE – ILLEGITTIMITA' DEL TERMINE DI
SCADENZA APPOSTO AL CONTRATTO.
Corte di Appello di Milano - con sentenze del 19 novembre 2009, 6 e 9
febbraio 2010. Compete la supplenza sino al 31 agosto se il posto da
occupare sia vacante, senza che rilevi l'appartenenza del lavoratore all'una
piuttosto che all'altra graduatoria o lista. Ne consegue che quando il posto è
vacante su organico di diritto, il termine apposto al contratto deve essere
quello del 31 agosto, con relativo danno pari alla retribuzione dei mesi di
luglio e agosto non percepiti, oltre al pieno riconoscimento giuridico dei 2
mesi predetti.
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