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Data: 26/01/2013 09:00:00 - Autore: N.R.![]() Al contrario se "la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di un uso del bene pi� intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 codice civile, che pur dettato in materia di comunione in generale, � applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 Cc.". Insomma, "perch� possa attuarsi l'innovazione � necessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza della cosa comune, ne alterino l'originaria funzione e destinazione". Tutto ha avuto inizio quando due condomini residenti in uno stabile di Collegno, rifiutarono la decisione presa nell'assemblea condominiale, tenutasi il 27 maggio 1994, con la quale si autorizzava il passaggio delle tubature del gas nella facciata del condominio in cui abitavano; durante l'assemblea era inoltre stata proposta la trasformazione delle vecchie pattumiere in alloggi per i contatori dell'acqua. Il Condominio per� sosteneva che le pattumiere erano ormai datate e non svolgevano pi� la loro funzione originaria; inoltre sosteneva che la trasformazione apportata non consisteva in una vera e propria innovazione e che quindi era leggitima. Il 16 Gennaio 2013 la �Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i poteri decisionali dell'assemblea dei condomini sull'uso della cosa comune con funzioni diverse da quelle originarie, come � accaduto nel caso di specie. L'assemblea condominiale ha il potere di disciplinare l'utilizzo dei beni e dei servizi comuni, e di deciderne l'eventuale dismissione o trasferimento per renderli pi� funzionali e accessibili; pu� sopprimere, modificare o sostituire qualsiasi bene o servizio che riguardi il condominio; ma, sarebbe sufficiente la volont� contraria di un solo condomino per impedire qualsiasi decisione. La Corte ha sottolineato che nella fattispecie sar� sufficiente la sola maggioranza qualificata, non essendo necessaria l'unanimit�, a patto che la decisione non vada a ledere i diritti dei singoli condomini. Per saperne di pi� � possibile consultare qui sotto il testo della sentenza. |
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