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Data: 26/01/2013 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Sentenza Cassazione Civile, sezione terza, n. 907 del 16 Gennaio 2013 Con questa pronuncia
la Suprema Corte ha confermato un orientamento in tema di risarcimento del danno da trabocchetto o
insidia stradale, riconoscendo tuttavia una forma di concorso di
colpa a carico dell'automobilista che, a causa della velocità
sostenuta, incorra nel fatto lesivo. E' onere dell'ente gestore del
tratto stradale effettuare quegli interventi di mantenimento volti
ad evitare il formarsi delle c.d. “insidie”, intendendosi con
questo termine quel pericolo occulto, non visibile e non prevedibile
idoneo a causare danni all'utente. Il mancato rispetto di tale
obbligo da parte del soggetto responsabile (la pubblica
amministrazione o, come in questo caso, l'Anas) è causa di
risarcimento del danno in forza del principio fondante del
“neminem laedere”. Come spiega la Corte l'insidia stradale "intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale". Secondo la Corte la norma di riferimento rimane l'articolo 2043 e la colpa dell'ente gestore sussiste per il fatto di aver creato un affidamento nell'utente della strada e delle sue pertinenze "sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto invece nella realtà è accaduto". Il rapporto particolare che si viene ad
instaurare tra utilizzatore e gestore del tratto stradale fa sì che
in capo al primo si venga a creare un affidamento circa la
sicurezza di percorrenza del tratto stradale in oggetto. Nel caso di
specie l'Anas è stato condannato al risarcimento del danno nei
confronti di un automobilista il cui veicolo, a causa delle buche
presenti sul manto stradale, era uscito di strada urtando contro il
guardrail (anch'esso in cattivo stato di manutenzione) provocando un
impatto che gli aveva causato la perdita degli arti inferiori. L'entità del risarcimento è stata tuttavia attenuata
complessivamente dei due terzi una volta accertato giudizialmente che il
conducente aveva violato sensibilmente i limiti di velocità imposti
dal codice della strada.
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