Data: 26/01/2013 10:00:00 - Autore: A.V.
La legge n. 247/2012 �sulla nuova disciplina dell'ordinamento forense entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha introdotto con l'art. 12, a tutela del cliente, l'obbligo per il singolo professionista, associazioni o societ� di professionisti, di stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilit� civile derivante dall'esercizio della professione.�
Nella riforma forense si specifica e dettaglia maggiormente in ambito forense quanto gi� contemplato dall'art. 3 comma 5 della legge n� 148 del 2011, che genericamente istituiva tale obbligo per ogni attivit� professionale, aggiungendo rispetto a quest'ultimo la copertura per il rischio di arrecare danni per la custodia di documenti, somme di denaro e di quant'altro sia stato ricevuto in deposito dal cliente. �
Scritto ex novo rispetto al testo precedente �, invece, il comma 2 in cui si introduce l'ulteriore necessit� per l'esercizio della professione forense, di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni legati all'attivit� professionale svolta anche fuori i locali dello studio sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori.�
Il professionista, su cui graver� totalmente l'onere assicurativo, sar� libero di scegliere autonomamente, la polizza pi� adatta al proprio rischio d'impresa, avendo comunque l'obbligo, oltre che di informare il cliente (comma 2), di dare comunicazione degli estremi della polizza e di ogni sua successiva modifica al Consiglio Nazionale Forense(comma 3). Secondo quando specificato nel comma 5, le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative verranno stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministero di Giustizia in accordo con il CFN. Violare le disposizioni previste dall'art. 12 della riforma forense, come � specificato nel comma 4, sar� considerato illecito disciplinare.

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