Data: 26/01/2013 10:00:00 - Autore: A.V.
La legge n. 247/2012  sulla nuova disciplina dell'ordinamento forense entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha introdotto con l'art. 12, a tutela del cliente, l'obbligo per il singolo professionista, associazioni o società di professionisti, di stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. 
Nella riforma forense si specifica e dettaglia maggiormente in ambito forense quanto già contemplato dall'art. 3 comma 5 della legge n° 148 del 2011, che genericamente istituiva tale obbligo per ogni attività professionale, aggiungendo rispetto a quest'ultimo la copertura per il rischio di arrecare danni per la custodia di documenti, somme di denaro e di quant'altro sia stato ricevuto in deposito dal cliente.  
Scritto ex novo rispetto al testo precedente è, invece, il comma 2 in cui si introduce l'ulteriore necessità per l'esercizio della professione forense, di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni legati all'attività professionale svolta anche fuori i locali dello studio sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori. 
Il professionista, su cui graverà totalmente l'onere assicurativo, sarà libero di scegliere autonomamente, la polizza più adatta al proprio rischio d'impresa, avendo comunque l'obbligo, oltre che di informare il cliente (comma 2), di dare comunicazione degli estremi della polizza e di ogni sua successiva modifica al Consiglio Nazionale Forense(comma 3). Secondo quando specificato nel comma 5, le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative verranno stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministero di Giustizia in accordo con il CFN. Violare le disposizioni previste dall'art. 12 della riforma forense, come è specificato nel comma 4, sarà considerato illecito disciplinare.

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