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Data: 31/01/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi Sentenza Cassazione Civile, sezione sesta, n. 14709 del 29 Agosto 2012. Nel caso di specie la Cassazione si è pronunciata in merito alla competenza funzionale per valore del giudice di pace ed all'eventuale separazione di quella causa il cui petitum ecceda il valore stabilito dalla legge per la competenza appunto di quest'organo giudiziario. In particolare un
giudice di pace, il quale - in qualità di organismo funzionalmente
competente - sia chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di
accertamento del controcredito in ambito di procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo (da lui stesso emesso; la competenza
al giudice di pace del relativo giudizio di impugnazione, forma
particolare di procedimento il quale contempla nelle vesti di attore
proprio il debitore, è normativamente sancita dall'articolo 645
codice di procedura civile) deve previamente valutare l'ammontare
complessivo della richiesta avanzata dalla parte. Essendo la sua
competenza inderogabile, nel caso in cui, come in quello in esame, il
valore del controcredito vantato superi il limite fissato dalla
legge, unita alla domanda di condanna al residuo a seguito di
compensazione, egli è tenuto a separare le due cause per
rimettere quella che va oltre la propria competenza al giudice
superiore. In attesa della pronuncia dell'organo competente circa
l'accertamento del controcredito il giudice di pace potrà o
sospendere il giudizio principale e/o pronunciarsi in merito
all'eventuale porzione di credito ritenuta non controversa. Se il
giudice di pace dovesse erroneamente rimettere alla giurisdizione
superiore l'intera controversia, il giudice adito potrà sollevare
conflitto di competenza ex articolo 45 codice di procedura civile.
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