Data: 01/02/2013 10:20:00 - Autore: Licia Albertazzi
Sentenza Cassazione Civile, sezione sesta, n. 130 del 4 Gennaio 2013
I casi di responsabilit� civile del professionista sono qualificati come tali attraverso l'analisi del fatto storico effettuata utilizzando criteri pi� stringenti rispetto a quelli normalmente usati per la valutazione della responsabilit� civile del c.d. �uomo medio�: la legge presume che il professionista detenga una conoscenza della materia adeguata, e nel caso in cui egli agisca con negligenza, imprudenza ed imperizia generando conseguentemente un danno economico in capo al cliente � tenuto di conseguenza al risarcimento del danno.

Tale disciplina � integrata dall'articolo 2236 del codice civile che introduce un'attenuante per il professionista, il quale � chiamato a rispondere dei danni cagionati al proprio cliente soltanto in caso di dolo o colpa grave nell'unica eventualit� che �la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolt��. 
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistere responsabilit� civile in capo ad un architetto, direttore e responsabile dei lavori portati avanti in un condominio, poich� le sue scelte professionali adottate in esecuzione delle opere non sono risultate conformi rispetto alla normativa antisismica vigente
Una volta accertata la sussistenza di responsabilit� la Corte ha poi ritenuto congruo applicare, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno a favore del condomino richiedente, un criterio basato sui costi previsti per l'esecuzione degli interventi di fatto non eseguiti, tenendo conto altres� dei pagamenti effettuati a favore dell'impresa appaltatrice.

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