Data: 29/01/2013 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi -�Sentenza Cassazione Civile, sezione prima, n. 350 del 9 Gennaio 2013
La legge qualifica come �usurari� quegli interessi che, a qualsiasi titolo dovuti (cos� come esplica il primo comma dell'articolo 1 decreto legge n. 394 del 2000, il quale amplia al massimo il raggio di operativit� della normativa in oggetto) superano i limiti stabiliti dalla legge.�

Affinch� siano qualificati come tali il momento rilevante per il nostro ordinamento � proprio quello di promissione o pattuizione degli stessi. Nell'ampia categoria delineata dalla normativa speciale rientrano dunque anche gli interessi moratori dovuti, come nel caso di specie, a seguito di conclusione di contratto di mutuo ex articolo 1815 codice civile. Dal punto di vista civilistico la clausola contemplante il tasso di interesse considerato usurario � nulla e �non sono dovuti interessi�; ma la fattispecie integra anche relativo reato penale, cos� come previsto dall'articolo 644 codice penale.�

In particolare il dettato normativo penale allarga ulteriormente la categoria in esame, affermando che occorre prendere in considerazione gli eventi caso per caso, confrontando il tasso applicato con quello �medio praticato per operazioni similari�, verificando altres� che, al momento della pattuizione, il promittente non versi in condizioni di difficolt� economica o finanziaria.

�La Suprema Corte ha cos� qualificato come usurari quegli interessi dovuti dal privato in qualit� di maggiorazione dovuta ad interessi moratori gi� in precedenza convenuti, poich� gli stessi avrebbero superato il limite massimo stabilito dalla legge, azionando tutte le conseguenze sopra descritte.

Per saperne di pi� � possibile scaricare il testo della sentenza qui sotto allegato.


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