Data: 27/01/2013 10:00:00 - Autore: Barbara LG Sordi
Dopo il clima di emergenza che aveva spinto il Governo ad approvare provvedimenti di contrasto alla corruzione, per molti troppo frettolosamente, ecco la prima sentenza in cui la "legge Anticorruzione", la 190 del novembre 2012, ha trovato applicazione. In questo caso in favore dell'imputato.

Si tratta di una sentenza della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, la 3251/2013, con cui è stato disposto un nuovo processo nei confronti dell' ex sindaco di Pontecorvo (provincia di Frosinone) R.R.. Il politico, nel 2006, era stato denunciato da un imprenditore locale di aver preteso soldi per poter continuare, senza intralci, nella propria attività di costruttore edile, ottenendo così le concessioni necessarie. Accusato in primo grado dal Tribunale di Cassino del reato di concussione consumata, era stato condannato a ben sei anni di reclusione e 30 mila euro di risarcimento all'imprenditore, oltre all'interdizione quinquennale da qualsiasi carica nella PA. In appello i magistrati l'avevano poi escluso il reato di concussione consumata riducendo la condanna e consentendo l'indulto.

Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega le ragioni per cui è stato disposto un nuovo processo ed ha fatto riferimento proprio all'entrata in vigore della nuova legge, avvenuta proprio nel lasso di tempo tra presentazione del ricorso e la sua trattazione (fissata per il 5 dicembre 2012).
La Suprema Corte ha così cassato la sentenza d'appello (3 dicembre 2012), imponendo un processo ex-novo all'ex-sindaco.

I giudici della Cassazione ricordano che per poter far scattare la condanna prevista dall'art. 317 c.p. "serve la minaccia, per quanto implicita, che il concusso andrà incontro ad un male ingiusto se non verserà all'agente il denaro o qualsiasi altra utilità". "Rientra invece nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli davanti all'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui sfavorevole, salva l'irretroattivita' della legge penale".

La Corte ha considerato la continuità fra l'incriminazione prevista nel precedente testo dell'art. 317 cod. pen e quelle oggi vigenti contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater, comma 1, cod. pen, aggiungendo che quest'ultima, quale norma più favorevole, può essere anche applicata alle condotte precedentemente commesse.

Nel caso in questione il reato era stato accertato grazie ad una registrazione fatta dall'imprenditore vittima di concussioni, in cui molto apertamente l'ex-sindaco, con la complicità di un architetto, aveva apertamente chiesto soldi al costruttore.


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