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Data: 27/01/2013 10:00:00 - Autore: Barbara LG Sordi![]() La Suprema Corte ha così cassato la sentenza d'appello (3 dicembre 2012), imponendo un processo ex-novo all'ex-sindaco.
I giudici della Cassazione ricordano che per poter far scattare la condanna prevista dall'art. 317 c.p. "serve la minaccia, per quanto implicita, che il concusso andrà incontro ad un male ingiusto se non verserà all'agente il denaro o qualsiasi altra utilità". "Rientra invece nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli davanti all'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui sfavorevole, salva l'irretroattivita' della legge penale".
La Corte ha considerato la continuità fra l'incriminazione prevista nel precedente testo dell'art. 317 cod. pen e quelle oggi vigenti contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater, comma 1, cod. pen, aggiungendo che quest'ultima, quale norma più favorevole, può essere anche applicata alle condotte precedentemente commesse.
Nel caso in questione il reato era stato accertato grazie ad una registrazione fatta dall'imprenditore vittima di concussioni, in cui molto apertamente l'ex-sindaco, con la complicità di un architetto, aveva apertamente chiesto soldi al costruttore. |
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