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Data: 02/02/2013 09:30:00 - Autore: Maryssa Nella sentenza n. 1779/2013, depositata lo scorso 25 gennaio, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte sancisce il principio della riducibilità del mantenimento stabilito dal Giudice della separazione, laddove siano mutate le reciproche condizioni economiche degli ex coniugi. Allo stesso tempo, ribadisce l'obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne libero da impegni scolastici e inoccupato non per sua colpa. Nel caso de quo, il ricorrente faceva valere in Appello - senza ottenere soddisfazione - l'avvenuta riduzione del suo reddito a seguito di pensionamento per motivi di salute, e il contemporaneo incremento del reddito dell'ex moglie che aveva nel frattempo trovato un impiego stabile e ricavato denaro dalla vendita di un terreno e dalla locazione di una casa di sua proprietà.
Chiedeva altresì, sempre senza successo, un ridimensionamento dell'obbligo contributivo nei confronti del figlio, il quale, a suo dire, aveva ingiustificatamente rifiutato un'opportunità di lavoro regolare, che gli avrebbe permesso di autosostentarsi. Nel giudizio di legittimità la Corte cassa la sentenza dei Giudici di Secondo Grado relativamente alla mancata revisione dei rapporti economici divorzili fra gli ex coniugi, rinviando al giudizio di merito anche la determinazione del quantum dovuto dall'ex marito. Per il resto conferma l'obbligo paterno di contribuire al sostentamento del figlio maggiorenne incapace di mantenersi da solo, il quale aveva dichiarato ai Giudici dell'Appello di aver rifiutato non già un'offerta di lavoro stabile, ma un posto di barista stagionale, che non avrebbe certo potuto garantirgli l'autonomia economica. |
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