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Data: 02/02/2013 10:00:00 - Autore: A.V.![]() Per questo, nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico dell'Amministratore. La Corte aggiunge che "Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura". Questo sistema di controlli infatti si riferisce a materie merceologiche diverse da quelle della misurazione elettronica della velocità e riguarda autorità amministrative diverse. |
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