Data: 03/02/2013 11:00:00 - Autore: Andrea Proietti
Le compagnie aeree sono obbligate a prestare assistenza ai passeggeri, anche se il volo � rimandato o annullato a causa di circostanze eccezionali. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, prendendo in esame il caso dell'eruzione del vulcano Eyjafjallaj�kull, in Islanda, con la sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-12/11.

Nella sentenza 629/10 del 23 ottobre 2012 la Corte affermava che i parametri di risarcimento del danno dettati dal Regolamento CE 261/2004 si applicano in caso di sbarco posticipato di tre ore rispetto all'orario previsto, con compensazione forfettaria per il passeggero tra i 250 e i 600 euro in caso di volo cancellato.

Sebbene con la suddetta sentenza sia stato stabilito che il risarcimento non pu� essere richiesto in caso di ritardo per circostanze eccezionali, come quella dell'eruzione di un vulcano, non evitabile e non preventivabile, la Corte di Giustizia ha ribadito che anche in tali casi le compagnie non sono esonerate dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra.

Anche in circostanze eccezionali, quindi, i vettori devono necessariamente fornire pasti, bevande e alloggio ai malcapitati clienti, senza limitazioni relative al tempo e al denaro. In caso di inadempienza, il passeggero privato dell'assistenza obbligatoria pu� richiedere un rimborso.

Nel caso di specie, la sig.ra McDonagh, tra i passeggeri del volo Faro-Dublino del 17 aprile 2010, e ritornata a casa in Irlanda soltanto il 24 aprile, ha ottenuto un rimborso pari a 1.130 euro circa da parte di Ryan Air, che non le aveva fornito assistenza alcuna, rimborso pari alle spese sostenute in quel periodo per pasti, bevande, albergo e trasporti.


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