Data: 03/02/2013 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve .
Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e legge pi� favorevole al reo), ha cos� annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ci� era accaduto in occasione di un intervento di ernia discale recidivante.
La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate e pi� note della specialit� scientifica afferenti la tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave.
Sar� cos� possibile acclarare se il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive.
In realt�, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al pi� quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto.
A titolo esemplificativo, l'art. 133 del Codice Penale - intitolato gravit� del reato: valutazione agli effetti della pena - impone al giudice, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dal precedente art. 132, di tener conto della gravit� del reato desumibile ...dall'intensit� del dolo o dal grado della colpa.
Studio Cataldi ha gi� affrontato a prima lettura la problematica della parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti la professione sanitaria con la news pubblicata il 20 novembre 2012, cui rimandiamo.
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