|
Data: 03/02/2013 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve . Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e legge più favorevole al reo), ha così annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ciò era accaduto in occasione di un intervento di ernia discale recidivante. La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate e più note della specialità scientifica afferenti la tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave. Sarà così possibile acclarare se il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive. In realtà, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al più quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto. A titolo esemplificativo, l'art. 133 del Codice Penale - intitolato gravità del reato: valutazione agli effetti della pena - impone al giudice, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dal precedente art. 132, di tener conto della gravità del reato desumibile ...dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. Studio Cataldi ha già affrontato a prima lettura la problematica della parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti la professione sanitaria con la news pubblicata il 20 novembre 2012, cui rimandiamo. |
|