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Data: 06/02/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi In attuazione delle
direttive europee 2006/126/CE e 2009/113/CE – emanate al fine di
promuovere la sicurezza stradale europea attraverso la corretta
formazione ed informazione agli utenti, nonché potenziare il
principio di libero movimento di merci, servizi e persone all'interno
dell'Unione - il decreto legislativo n. 59 del 18 Aprile 2011, già
parzialmente in vigore dal 15 Maggio 2011, ha assunto piena
operatività lo scorso 19 Gennaio 2013. Il nuovo codice della strada prevede una patente unica per tutti i cittadini dell'Unione Europea: una card dotata di chip elettronico, fotografia del titolare e collegata ad un circuito di informatizzazione europeo, il quale consente la verifica della validità della stessa in tempo reale. Armonizzato il sistema dei rinnovi e delle visite mediche periodiche, ora uniformi su tutto il territorio dell'Unione. Facilitati i controlli per le Autorità, le quali ora potranno concentrarsi sulle “sole” quindici tipologie di patenti ammesse, contro le decine utilizzate ante riforma. Aumentate le tipologie di permessi conseguibili, da nove a quindici. Naturalmente, nulla cambia per chi, a far data dell'entrata in vigore della normativa, è già titolare di patente di guida. Diverse le modifiche apportate alle norme contenute nel Codice. Di seguito l'analisi per articolo di alcuni punti punti salienti. Modifiche all'articolo 47 Cds in materia di classificazione dei veicoli La norma riformulata distingue nettamente tra veicoli senza motore e veicoli con motore. La prima categoria è regolamentata interamente da norme nazionali, mentre alla seconda concorrono sia regole nazionali che europee. Le classi di autoveicoli e ciclomotori passano da cinque a sette. Diminuita la velocità massima che i veicoli ad accensione comandata inferiori ai 50 cc, i veicoli elettrici a 4kw e quelli a combustione interna: essa passa dai 50 ai 45 km/h. Modifiche all'articolo 116 Cds in tema di requisiti per la guida e fattispecie di reato Cambiano le età minime e le relative licenze necessarie a condurre determinate categorie di autoveicoli e ciclomotori. Ad esempio, per i camion (categoria C: veicoli con massa superiore ai 3500 kg e con al massimo otto passeggeri) l'età minima fissata è di 21 anni; per gli autobus (categoria D: autoveicoli per trasporto di otto o più persone) è necessario avere compiuto il ventiquattresimo anno d'età. Per ciascuna categoria sono poi previste più sottocategorie (C1, CE, D1, D1E, ecc.). Dal punto di vista sanzionatorio la riforma ha esteso l'integrazione di reato alla guida non solo senza patente, ma anche con patente di categoria superiore e non corrispondente rispetto a quella posseduta. Con un'attenuante: per la trasgressione compiuta nell'ambito della medesima categoria (ad esempio, guida di veicolo classificato A con licenza per A1) l'illecito non è considerato penale ma amministrativo. Modifiche all'articolo 118bis Cds circa la residenza di rilascio della patente di guida Con la riforma il legislatore ha elaborato il concetto di “residenza normale”. Ai fini del rilascio delle licenze di guida è considerato Stato di residenza normale il luogo in cui il cittadino dell'unione dimora per almeno 185 giorni l'anno, non rilevando espressamente i soggiorni in altro Stato europeo per motivi di studio universitario e scolastico. Sono stati inoltre integrati altri articoli: in tema di sospensione e revisione della patente di guida, gli articoli 128 e 129 che pongono in capo ai medici di comunicare ai Dipartimenti competenti i casi di coma da incidente stradale la cui durata si protragga oltre le 48 ore; gli articoli 135 e 136 sulla possibilità di conversione delle patenti estere; e l'articolo 219bis in materia di sanzioni accessorie applicabili nei confronti dei trasgressori in possesso di solo certificato di idoneità alla guida.
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