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Data: 15/02/2013 11:00:00 - Autore: Barbara LG Sordi E pensare che la nascita di un figlio dovrebbe essere sempre un lieto evento, ma in alcuni casi crea invece panico e terrore... al punto da perdere qualche colpo. Cosė forse č accaduto ad un futuro papā, M.P., che alla notizia dell'arrivo di un bebč era stato partecipe nel dare la bella notizia ai conoscenti, insieme con l'allora fidanzata L.C.V., ma dopo qualche tempo (e dopo la rottura con la ragazza) aveva negato la paternitā. Brutti scherzi alla memoria a parte, la neo-mamma non si era lasciata assolutamente scoraggiare dall'atteggiamento negazionista del padre, ed aveva intentato un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternitā. Procedimento che si concludeva con l'accoglimento della richiesta in primo grado dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza del 21 aprile 2009, e successivamente in appello con sentenza del 26 ottobre 2011. Il presunto padre distratto ha fatto quindi ricorso in Cassazione, senza grande successo. La Sesta sezione civile, con sentenza 3499, ha dato ragione alla donna, innanzitutto in virtų delle numerose contraddizioni a riguardo delle testimonianze sulla data di rottura tra i due. Come ricostruisce il Giudice a quo esisteva la testimonianza di una conoscente che sosteneva che entrambi avessero dato l'annuncio della futura nascita e che la loro relazione fosse finita mesi dopo il presunto concepimento. Mentre M.P. aveva testimoniato al Commissariato di Gaeta di aver interrotto i rapporti cinque mesi prima il concepimento e i suoi amici avevano anticipato la data addirittura alla primavera dell'anno prima. Insomma come affermano gli ermellini il presunto padre "finisce per proporre elementi di fatto in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata sorretta da motivazione congrua: elementi insuscettibili di valutazione in questa sede". Oltre all'incongruenza delle testimonianze a determinare il rigetto del ricorso č stato anche il rifiuto dell'uomo di sottoporsi ad esame immuno-ematologico, e cioč al test del Dna. Oltre al riconoscimento di paternitā all'uomo č toccato anche farsi carico delle spese processuali. Poca roba forse rispetto ai pannolini risparmiati. |
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