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Data: 15/02/2013 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi Corte di Cassazione Civile, sezione terza, del 13 Febbraio 2013 n. 3548 La
convivenza more uxorio non è fattispecie espressamente prevista nel
nostro ordinamento. La legge non contempla norme particolari che
regolino la convivenza tra individui al di fuori del matrimonio.
Tuttavia la giurisprudenza nel tempo è intervenuta a più riprese
per colmare questa distanza creatasi tra ordinamento e abitudini
sociali. A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404
del 1988 l'atteggiamento delle istituzioni nei confronti delle coppie
di fatto è notevolmente cambiata. E tale orientamento è stato
ribadito dalla recentissima sentenza della Suprema Corte che, anche
in assenza di figli, ha affermato il pieno diritto del convivente
more uxorio al subentro nel contratto di locazione stipulato tra il
compagno defunto e un ente pubblico.
A questa soluzione la Cassazione Civile è approdata interpretando estensivamente la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la quale a suo tempo ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 392/1978 (c.d. “equo canone”) sanzionando la mancata previsione legislativa di pari trattamento tra unioni matrimoniali e coppie di fatto. La Suprema Corte infatti, oltre a confermare la presenza di valido titolo per il convivente di fatto a occupare l'abitazione locata, ne ha ampliato la portata confermando il diritto del sopravvissuto a succedere non solo alla compagna defunta, ma alla compagna defunta che a sua volta era succeduta a suo padre. Con questa importante pronuncia la Cassazione sottolinea come la coppia di fatto necessiti delle medesime tutele previste per l'istituto del matrimonio, facendo prevalere la primaria esigenza al “godimento abitativo”, a prescindere dalla presenza o meno di figli, e viene incontro alle esigenze di giustizia in una società moderna in continua evoluzione. |
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