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Data: 16/02/2013 10:40:00 - Autore: A.V.
di Elena De Luca - La legge di Stabilità 2013 ha apportato
significative modifiche al procedimento del pignoramento presso terzi che
interessano sin da subito gli operatori.
Le modifiche incidono in particolare sugli artt. 543, 547, 548 e 549 del codice di procedura civile e
si possono così riassumere:
l'atto di pignoramento dovrà contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del creditore procedente; la dichiarazione del terzo
di cui all'art. 547 c.p.c. - ove non si tratti di crediti per i quali è prevista
la comparizione del terzo - potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC e non più
solo a mezzo raccomandata a.r.; se il pignoramento riguarda crediti di cui
all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario
o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese
quelle dovute a causa di licenziamento] quando il terzo non compare all'udienza
stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si
considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli
artt. 552 e 553 c.p.c. [rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute
dal terzo e assegnazione e vendita di crediti]. Fuori dai casi precedenti
(per i crediti di natura diversa da quelli sopra citati), quando in udienza il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con
ordinanza fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata la terzo
pignorato almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare alla nuova udienza,
il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei
termini indicati dal creditore, si considera non contestato agli effetti e con
le conseguenze di cui sopra [ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli
artt. 552 e 553 c.p.c.]. Qualora ricorra una delle ipotesi di di cui ai punti
subb. 3 e 4, il rimedio accordato al terzo per impugnare l'ordinanza [di
assegnazione dei crediti, dice la norma dell'art. 548 modificato] è
l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.), ma solo se
prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della
notificazione, o per caso fortuito o forza maggiore. Se sorgono contestazioni
sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell'esecuzione li risolve, compiuti i
necessari accertamenti, con ordinanza. Tale ultima ordinanza produce effetti ai
fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione, ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617
c.p.c. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati
successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dopo il 1 gennaio
2013. Quanto alle questioni interpretative ed alle ricadute applicative, vi sono
alcune osservazioni da fare. E' ipotizzabile che la mancata menzione della PEC
nell'atto di pignoramento notificata venga trattata alla stregua degli altri
riti che prevedono l'obbligatorietà dell'indicazione della PEC negli atti, con
sanzioni che si traducono in un aumento del contributo unificato da versare
(art. 125 c.p.c per il processo civile, D. Lgs. 546/1992 per il processo
tributario e D. Lgs. 104/2010 per il processo amministrativo).
Le norme novellate operano una distinzione tra la mancata dichiarazione del
terzo e le contestazioni del creditore procedente sulla dichiarazione del terzo
effettivamente resa.
Mancata dichiarazione del terzo Dobbiamo distinguere due differenti
ipotesi:
- crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di
stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di
impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento]: la mancata
comparizione del terzo debitor debitoris rende il credito non contestato
nell'ambito del procedimento esecutivo e consentirà l'assegnazione o la vendita
con provvedimento giudiziale.
- per crediti diversi da quelli sopra citati, per i quali il terzo può
effettuare la dichiarazione di quantità tramite comunicazione scritta da inviare
nei successivi dieci giorni dalla notifica (termine non perentorio), ove il
creditore procedente dichiari all'udienza di non aver ricevuto la dichiarazione
del terzo, il giudice fissa con ordinanza una successiva udienza, l'ordinanza
viene notificata al terzo dieci giorni prima e, nel caso di mancata comparizione
all'udienza (non sarà quindi più possibile rendere la dichiarazione scritta), il
credito si avrà per non contestato nell'ambito del procedimento esecutivo e ciò
consentirà l'assegnazione o la vendita con provvedimento giudiziale.
Contestazioni sulla dichiarazione del terzo Scompare il giudizio
incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ove sorgano contestazioni sa
parte del creditore procedente, il giudice le risolverà, compiuti i necessari
accertamenti, con ordinanza. Detta ordinanza è impugnabile con il rimedio
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Omessa incolpevole dichiarazione del terzo In caso di mancata incolpevole
dichiarazione, il terzo potrà sempre avvalersi del rimedio dell'opposizione ex
art. 617, primo comma, c.p.c. per far valere il vizio di notificazione
dell'atto, il caso fortuito o la forza maggiore.
Credito non contestato Pone alcuni problemi la nozione di "non
contestazione" del credito gravante sul terzo pignorato, ai sensi dell'art. 547
c.p.c. novellato. La norma aggancia il concetto della "non contestazione"
all'individuazione del credito "nei termini indicati dal creditore".
Si osserva che nella prassi il creditore procedente difficilmente è in grado
di indicare l'esatto ammontare delle somme dovute dal terzo debitor debitoris e
sovente neppure riesce ad individuare il titolo del credito.
Vi è da chiedersi, allora, come si possa conciliare il meccanismo della "non
contestazione" con la materiale assegnazione del credito dovuto dal terzo, se
questo non è precisamente individuato.
Si è detto (Fabio Valerini) che, al fine di salvaguardare l'effettiva
economia processuale del procedimento esecutivo che la novella si prefigge,
l'espressione "nei termini indicati" vada letta nel senso che la non
contestazione operi con riguardo al credito per il quale si procede
esecutivamente.
Altra voce (Paolo Nesta) ha messo in luce le possibili difficoltà del giudice
dell'esecuzione nell'assegnare il quinto (o altre frazioni, nelle ipotesi di
tali limiti di pignorabilità) in assenza di una specifica quantificazione del
credito.
Nella redazione dell'atto di pignoramento presso terzi, onde evitare
eccezioni, è oltremodo consigliabile l'aggiornamento degli avvisi da dare al
terzo, segnalando le conseguenze di legge della mancata o contestazione
dichiarazione.
Attendiamo di leggere i primi provvedimenti di assegnazione e vendita dei
Tribunali territoriali, successivi alle modifiche della Legge di Stabilità.
Riferimenti Normativi: Legge di Stabilità 2013 (L. 24.12. 2012 n. 228, G.U.
29.12.2012 - ART. 1, comma 20) - Artt. 543 e ss. c.p.c. - Artt. 617 e ss.
c.p.c.
Autore: Elena De Luca
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