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Data: 17/02/2013 11:00:00 - Autore: N.R. Il tentativo di un automobilista di convincere due agenti della polizia stradale a non multarlo per un'infrazione al codice della strada gli era costato una condanna da parte dei giudici di merito per istigazione alla corruzione. La vicenda è finita però davanti alla corte di cassazione che ha ribaltando il verdetto ed ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste". La decisione è della Sesta Sezione Penale della Corte (sentenza n.7505/2013) secondo cui la "palese irrisorietà" della somma offerta agli agenti della stradale era tale da non essere idonea a corromperli. Semmai si sarebbe potuto parlare di oltraggio ma non certo di istigazione alla corruzione.
Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda un automobilista che, fermato e contravvenzionato dalla polizia stradale, al momento in cui era stato richiesto di esibire la carta di circolazione, lo aveva fatto inserendo dentro una banconota da 10 euro. L'automobilista rivolgendosi agli agenti aveva anche detto "lassate stare e pigliatevi nu cafe". Dato che la cosa era stata ripetuta con una certa insistenza gli agenti decidevano di denunciarlo. Dopo l'assoluzione in primo grado interveniva dalla corte d'appello che riteneva invece di dover punire quella condotta ai sensi dell'articolo 322 del codice penale dato che l'imputato, in quel modo, avrebbe voluto evitare la contravvenzione. Di diverso avviso la corte di cassazione dove ha fatto breccia la tesi del difensore del giovane automobilista secondo cui quel gesto, fatto da una persona "semplice", al massimo poteva essere interpretato come "segno di disprezzo degli agenti" ma non come istigazione alla corruzione. La decisione è stata quindi annullata senza rinvio. Nella parte emotiva della sentenza si legge che "l'esibizione di una somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilita' pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di poter fare loro omettere e quindi in concreto impedire - la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorieta', puo' semmai configurare il reato di oltraggio, per l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa". |
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