Data: 18/02/2013 11:10:00 - Autore: Avv. Federico Loche
Avv. Federico Loche - Corte di Cassazione - Reato di abbandono di minori o di incapaci sentenza n. 39411/2006
La massima:
La commissione di un reato o anche l'attitudine di un minore a delinquere non può essere considerato elemento – sempre e comunque – sintomatico di uno stato di abbandono tale da integrare il reato di cui all'articolo 591 Cp.: se, infatti, non può in astratto escludersi che dietro le inclinazioni delinquenziali dei figli vi siano colpevoli negligenze ed omissioni di vigilanza da parte dei genitori, è pur vero che, ai fini della scongiurazione del reato di cui all'articolo 591, occorre la prova che quelle omissioni integrino, per ricorrenza e sistematicità, violazioni di doveri giuridici, tali da integrare abbandono.

ABSTRACT:

«J.J. era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Roma, del reato di cui agli articoli 99 e 591 C.p. per aver abbandonato il figlio minore degli anni 14, R. J., sorpreso nella flagranza del delitto di furto all'interno di un appartamento di via della Fresie, distante alcuni chilometri dal campo nomadi, dove entrambi risiedevano […] Con sentenza del 16 maggio 2003, il Tribunale […] condannava l'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione, con consequenziali statuizioni.

Pronunciando sul gravame proposto dall'imputata, la Corte di Appello di Roma, confermava l'impugnata decisione».

Avverso l'anzidetta pronuncia della Corte di Appello di Roma, il difensore dell'imputata interponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 591 C.P., nonché mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza.

La Corte Suprema di Cassazione, V Sezione penale, con sentenza 5 aprile-29 novembre 2006, n. 39411, annullava senza rinvio la decisione della Corte Territoriale, «con la formula dell'insussistenza del fatto, sub specie della mancanza di prova che il fatto sussista».

L'arresto del Giudice di legittimità è giuridicamente apprezzabile, perché assolutamente corretto, sia sotto il profilo dell'interpretazione della ratio della norma di cui all'art. 591 C.P., sia sotto il diverso profilo della censurata omissione – e illogicità – della motivazione della sentenza della Corte distrettuale.

La ratio dell'art. 591 C.P.

L'art. 591 del codice penale (rubricato “Abbandono di persone minori o incapaci”) punisce la condotta di «chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura […]».

Per condivisa interpretazione della dottrina, l'abbandono, quale condotta punita dalla previsione normativa de qua, non consiste semplicemente nel “lasciare” il soggetto passivo (nel caso che ci occupa: un minore di anni sedici) ma, più esattamente, nel lasciare il soggetto in una situazione di pericolo. In vero: l'abbandono, punito dall'art. 591 C.P., si verifica quando la persona minore di anni quattordici, o comunque incapace, è lasciata in balìa di se stessa, o di terzi che non siano in grado di provvedere adeguatamente alla sua custodia e cura, in modo che ne derivi un pericolo per la vita o l'incolumità della persona medesima. Trattasi, con ogni evidenza, di un c.d. reato di pericolo, diretto a sanzionare una condotta ritenuta dal nostro ordinamento suscettiva di porre in pericolo un bene giuridico espressamente tutelato –anche se da tale condotta non ne derivi un danno, essendo sufficiente la mera probabilità del suo verificarsi. Non è quindi richiesta la verificazione di un danno conseguente, data la chiara natura a tutela e sanzione anticipata del reato de quo. Va da sé, quindi, che nell'ipotesi in cui il pericolo, e cioè la probabilità non irrilevante di un danno, non si verifichi, il delitto deve escludersi per difetto di offesa dell'interesse tutelato.

D'altra parte, per ciò che concerne l'elemento psicologico della fattispecie delittuosa in esame, id est, il dolo – alla verifica della cui sussistenza è sempre astretto il Giudicante, trattandosi di un elemento psichico reale (così: MANTOVANI) – lo stesso è integrato dalla scienza e coscienza del pericolo inerente all'abbandono stesso. Nella medesima direzione esegetica, d'altronde, la univoca Giurisprudenza di legittimità, in relazione all'interpretazione della norma in commento, ne ha cristallizzato l'estensione della punibilità entro confini giuridici ben definiti: «Costituisce abbandono, punibile ex art. 591 cod. pen., qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo della custodia e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l'incolumità del minore o dell'incapace. Per la configurabilità dell'elemento psicologico, è comunque richiesta la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione».

Non sarebbe giuridicamente corretto, allora, censurare come “abbandono di minore o di incapace” la condotta di chi lascia che il proprio figlio, sedicenne, si rechi a scuola: proprio perché, a ben vedere, in tal caso, il genitore non ha percezione (tanto meno esatta) di una situazione di pericolo incombente sul minore.

Delineata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 591 C.P., pare allora assolutamente corretta l'osservazione della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, allorquando rileva che «[…] avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, l'abbandono richiesto deve essere anche tale da esporre il minore o l'incapace ad una situazione di pericolo, anche potenziale, per la sua incolumità».

L'assenza di apparato motivazionale (la motivazione apparente)

Ulteriori argomentazioni vanno svolte circa la motivazione della sentenza della Corte di Appello – annullata senza rinvio dai Giudici di legittimità – ché, da una parte, il detto provvedimento elude l'obbligo motivazionale; e, dall'altra, adopera strumenti di inferenza causali ascientifici, siccome basati su mere argomentazioni congetturali, non idonei, nel nostro ordinamento giuridico, a fondare un giudizio di responsabilità penale.

Le “motivazioni apparenti” con le quali vengono, a volte, inghirlandati alcuni provvedimenti giuridici sono sanzionate con la nullità assoluta dal nostro codice di rito. Sicché, è giustamente severa, sul punto, la sentenza della Suprema Corte, nel momento in cui, nel censurare la decisione della Corte territoriale, osserva: «Sussiste il denunciato difetto motivazionale, posto che, a fronte di specifiche doglianze difensive che […] avevano segnalato l'assoluta mancanza di prova in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato, la Corte di merito si era limitata ad una risposta non solo generica ed insufficiente, ma anche inconferente».

La difesa dell'imputata, in vero, aveva osservato che la condotta di chi acconsente a che il proprio figlio sedicenne si rechi a scuola (motu proprio), non integra il delitto di “abbandono di minori”. In relazione a questo punto, tuttavia, la Corte di Appello si era limitata a una risposta generica e insufficiente. A tali censure difensive, difatti, il Giudice di secondo grado non dava la benché minima risposta, limitandosi ad apodittiche e generiche affermazioni, le quali si risolvono, per costante esegesi, in una motivazione meramente apparente e quindi in un'assoluta mancanza di motivazione. Così facendo, allora, la Corte territoriale non ha osservato il dettato di una norma processuale prevista a pena di nullità: dispone, infatti, l'art. 125/3 C.P.P. che “le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità”.

Riguardo al significato da attribuire alla mera “apparenza” della motivazione, poiché trattasi di un evidente termine polisenso, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, ribadendo che «la motivazione deve considerarsi "meramente apparente" quando sia del tutto priva di requisiti minimi di coerenza e completezza».

È, d'altra parte, in assoluta coerenza con i formanti giuridici del nostro diritto processuale penale (legislazione, dottrina, giurisprudenza) evidenziare l'assoluta indispensabilità di un congruo apparato motivazionale che sostenga il decisum del Giudicante. Le specifiche (e pertinenti) doglianze della difesa, ove disattese, necessitano, infatti, di un'adeguata e precipua risposta; ciò si pretende per rendere possibile il successivo controllo sulla discrezionalità del Giudice: per garantire, quindi, in tal modo, l'effettività del diritto di difesa, in una visione costituzionalmente orientata dello stesso. Diversamente procedendo, la motivazione della sentenza risulterebbe viziata, potendosi concludere, sul punto, in linea con quanto afferma costante Giurisprudenza di legittimità, che «la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi».

L'inferenza causale

Oltre al rilevato difetto motivazionale, peraltro, la Corte di legittimità individua un altro, preciso, motivo di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma: «Ed infatti, [la Corte di merito: N.d.A.] aveva ritenuto di potere ravvisare nella stessa commissione del furto aggravato in abitazione, commesso dal figlio dell'imputata, la prova dell'abbandono, sul rilievo che se la madre avesse opportunamente vigilato sul figlio, quest'ultimo non avrebbe posto in essere l'azione delittuosa in questione. Soggiungendo che le stesse modalità del furto avevano rivelato una conseguita attitudine alla commissione di reati, ben giustificabile con un'abituale omissione di controllo da parte della madre […] Tutto qui. Sin troppo evidente è l'elusione dell'obbligo motivazionale, apprezzabile non solo sotto il profilo dell'inadeguatezza della risposta, ma anche sul piano della pertinenza degli argomenti giustificativi addotti, secondo le regole della logica ordinaria e del buon senso».

Va quindi anche censurato che la Corte del merito, nel suo poco pregiato arresto, ha disatteso le comuni regole della logica e dell'inferenza causale. In vero, dalla commissione del furto in abitazione del figlio minore, la Corte distrettuale ne ha inferito, in modo ascientifico, la sussistenza di una situazione di abbandono dello stesso da parte della madre: ha così ravvisato l'integrazione della fattispecie incriminatrice astratta prevista dall'art. 591 C.P.

Pare quindi evidente l'applicazione, da parte della Corte di appello, di una generica inferenza causale da classificare come certamente priva di copertura scientifica: l'abduzione. Di fronte a un fatto storico (furto in appartamento di un soggetto minore) la Corte ha formulato un'ipotesi causale (situazione di abbandono) che ha tanta (anzi, minore) credibilità di quanta ne possano avere altre, e diverse, ipotesi causali. Ritenere sussistente l'abbandono di un minore nel sol fatto che questi, in vece di recarsi a scuola, commetta un delitto di furto, è palesemente erroneo; la formulata ipotesi causale dell'abbandono del minore ha, infatti, minore forza eziologica di quanta ne possa avere, ad exemplum, l'emarginazione sociale cui, dal punto di vista sociologico, sono astretti i membri di una etnia nomade scarsamente integrata. In altri termini: le conclusioni cui perviene la generica abduzione (ove non fluisca nelle specifiche forme dell'induzione e della deduzione) non hanno nessun valore scientifico, in quanto aspecifiche e non sorrette neppure da canoni di probabilità: sono soltanto possibili ipotesi, diversamente da come potrebbe argomentarsi, invece, a proposito della deduzione e dell'induzione per enumerazione; di talché, fondare un giudizio di responsabilità penale su un solo, mero, indizio – e su una sola, mera, ipotesi – è palesemente erroneo, siccome forzato in diritto e senza basi logiche. Così facendo, allora, la Corte di Appello ha piegato il significato del dato fattuale verso un'ipotesi congetturale ingiustificatamente divergente da quella collegabile, secondo una logica lineare, a più accreditabili causali (e da rinvenirsi, come detto, in altre spiegazioni eziologiche, ovvero sociologiche). Per di più, sanno perfettamente i Giudici che la prova dell'esistenza di un fatto attraverso indizi è soggetta, nel nostro ordinamento giuridico, alla regola di esclusione cristallizzata nell'art. 192/2 C.P.P., in forza della quale «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi»; soggiacendo, tale regola di esclusione, alla sola eccezione ravvisabile nel caso in cui tali indizi «siano gravi, precisi e concordanti».

Affinché l'operazione ricostruttiva del fatto storico possa essere considerata tecnicamente valida e idonea a fondare un giudizio di responsabilità penale, è necessario procedere a un'inferenza che da singoli, plurimi, elementi indiziari, inferisca una verosimile regola generale di comportamento (c.d. induzione “per enumerazione”); o, in alternativa, originare la ricostruzione del fatto da una verosimile ipotesi di partenza, suffragata da una serie di riscontri indiziari concreti che ne confermino l'attendibilità, in modo da dedurne, poi, una probabile regola generale (inferenza “ipotetico-deduttiva”). In entrambi i casi di inferenza, gli indizi raccolti (gravi, precisi e concordanti) devono essere forti, incrociati e neutri: solo così saranno, da una parte, atti a verificare la veridicità (processuale) dell'assunto di partenza e, dall'altra, di tale coerenza logica da escludere la verosimiglianza di un'altra ipotesi causale (the no other reasonable hypothesis rule).

Chi scrive è convinto della necessità di evidenziare l'importanza del procedimento logico nel processo penale, le cui regole debbono considerarsi, per il Giudice (e non solo), precise guide, corretti percorsi da seguire attentamente nell'opera di ricostruzione del fatto storico: disattendendo le regole dell'inferenza logica, operando uno scarto laterale dai suoi coerenti binari, si priverebbe il processo penale, inevitabilmente e con esiti nefasti, della sua certezza in termini di evidenza esplicativa e ricostruttiva. Per cui, si può affermare, mutuando l'asserzione di un autorevole giurista, che «Occorre pretendere dal giudice, ben oltre la tradizionale formula del “libero convincimento”, percorsi epistemologicamente corretti, logiche inferenze esplicative della quaestio facti, argomentazioni motivate, alla luce dell'evidenza probatoria, circa le opzioni valutative sul grado di resistenza dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi alternative e antagoniste, in termini di verità e certezza processuale».

Sembra potersi correttamente concludere, quindi, che ogni tentativo corrivo di gettare un ponte tra una mera e generica ipotesi causale – scelta tra diverse, senza poter escludere o resistere ad altre spiegazioni causali – e un giudizio di responsabilità penale, crollerebbe inevitabilmente sotto il peso della ricostruzione giuridico-logico-scientifica dell'inferenza causale, ove non resista stabilmente dinanzi eventuali contro-ipotesi della ricostruzione del fatto storico.

Infine: la correttezza logico-giuridica della sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, oggi, si commenta, mostra e dimostra che l'essenziale ruolo di custode del diritto del Giudice di legittimità è tutt'oggi, preziosamente, in vita.

Avv. Federico Loche
Studio Legale
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