Data: 22/02/2013 11:30:00 - Autore: Maryssa
D'ora in avanti le competenze specifiche di un avvocato non si basteranno più soltanto sull'esperienza e sulla notorietà che il professionista è riuscito a conseguire.
Con una norma che ha avuto una lunga 'gestazione' si è finalmente dato una disciplina al conseguimento del titolo di specialista a cui il Legislatore ha voluto attribuire un 'quid pluris' che prima non aveva.
La Legge n. 247/2012 di revisione dell'ordinamento forense, c.d. “Riforma Forense”, in vigore da febbraio, introduce infatti questa nuova figura dell'avvocato specialista sulla scorta della volontà espressa qualche anno fa dal Consiglio Nazionale Forense, che con proprio Regolamento aveva previsto per gli avvocati la possibilità di perfezionarsi in una o (massimo) due delle 11 branche del diritto dallo stesso Regolamento delineate.
L'art. 9 della Legge n. 247/2012  sostanzialmente riprendendo quanto già stabilito dal CNF, dispone che gli avvocati che vogliano "fregiarsi" del titolo di specialista in una determinata area giuridica debbano:
1) aver conseguito apposito "attestato" ad esito di un percorso formativo di durata almeno biennale; oppure
2) (ove posseggano un'anzianità di iscrizione continuativa all'albo di almeno otto anni), aver maturato una comprovata esperienza nel settore di interesse.
In entrambi i casi, è rimesso alla fonte regolamentare - previo parere del CNF - il compito di determinare nel dettaglio le modalità di attivazione dei corsi e i criteri per il riconoscimento e la certificazione dell'esperienza. Sono invece "specialisti titolati" ipso jure gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che alla data di entrata in vigore della normativa fossero già in possesso di titoli specialistici universitari.
Ecco il testo dell'art. 9: (Specializzazioni)
1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

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