Data: 22/02/2013 09:00:00 - Autore: A.V.
La sentenza 2642 della terza sezione della Corte di Cassazione pronunciata il 25 febbraio 2012 evidenzia dei principi basilari in tema di notificazione degli atti giudiziali. Nel caso in oggetto il ricorrente aveva proposto un'opposizione tardiva ad un decreto ingiuntivo motivando il ritardo nella contestazione delle somme con il mancato recapito in tempi utili dell'atto menzionato, infatti, il ricorrente dichiarava di aver avuto conoscenza del decreto solo al momento del pignoramento all'indirizzo della residenza a Crotone. Richiedeva quindi la pronuncia di nullità ed inefficacia del decreto stesso e ne contestava le somme. Nei primi due gradi di giudizio i giudici avevano ritenuto il ricorso inammissibile e quindi condannato al pagamento.

Il decreto in oggetto era stato recapitato presso l'abitazione della fidanzata, i due però al momento della notificazione avevano risolto il loro legame affettivo e la donna durante la consegna effettuata a mano, aveva rifiutato la notifica adducendo che il legame con il destinatario dell'atto era finito e lui non si recava più presso la sua abitazione, inoltre, quell'indirizzo non era mai stato domicilio del debitore.

La stessa affermava che il destinatario poteva essere reperito all'indirizzo di residenza a Crotone. La donna chiamata in giudizio come testimone aveva confermato tale fatto fornendo prova del mancato ricevimento del decreto ingiuntivo da parte del destinatario. D'altronde il creditore non poteva opporre una non conoscenza dell'esatto indirizzo di residenza in quanto questo risultava in tutti i rapporti intrattenuti con il debitore e per avervi già effettuato dei pignoramenti.

La Corte di Cassazione sottolinea come dal disposto combinato degli articoli 138 e 139 è chiaro che se la consegna non è eseguita in mani proprie, come in questo caso, visto anche il rifiuto, la notificazione deve avvenire presso l'ultima residenza conosciuta, ricercando il destinatario presso l'abitazione o dove ha l'ufficio o esercita attività. Precisa l'articolo all'ultimo comma che solo nel caso in cui non è noto il comune di residenza la notifica può essere eseguita presso la dimora abituale o infine presso la casa comunale. A ulteriore rinforzo la Corte sottolinea come la eventuale maggiore difficoltà di notificazione presso la residenza non sia una scusante per omettere la stessa, l'aggravio non si verifica comunque in questo perché caso il creditore sapeva l'esatto indirizzo del destinatario e ne è prova l'avvenuto pignoramento proprio presso tale indirizzo. Vagliati tutti questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla il decreto ingiuntivo e rinvia al tribunale di appello di Roma, purché ad un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza precedente per la definizione della causa e l'ammontare del credito anch'esso impugnato nello stesso ricorso in Cassazione.
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