Data: 24/02/2013 10:30:00 - Autore: A.V.
La Corte di Cassazione nella sentenza 3075 pronunciata in data 8 febbraio 2013 si occupa di esecuzione forzata e pignoramento e in particolare dell'applicazione corretta dell'articolo 619 del codice di procedura civile "opposizione all'esecuzione forzata".
La particolarità è data dal fatto che nel caso in esame il pignoramento su beni immobili è stato trascritto con una data di nascita sbagliata del debitore, la stessa però era corrispondente a quella risultante all'atto di acquisto originario del bene stesso.
Questo bene è stato poi alienato in danno del creditore e l'alienazione recava con sé la giusta data di nascita. Coloro che quindi hanno acquistato il bene immobile hanno proposto opposizione all'esecuzione del pignoramento contro il creditore facendo valere sia l'erronea data di nascita risultante dal suo atto di pignoramento, sia la trascrizione dell'alienazione effettuata prima dell'atto di pignoramento stesso.
I primi due gradi di giudizio hanno visto soccombere il creditore che quindi propone ricorso in Cassazione, sottolineando come nel frattempo una parte degli immobili siano stati ulteriormente alienati in favore di estranei e a suo danno. La Suprema Corte ripercorre l'iter logico- giuridico della sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli. Questo ha ritenuto non fosse riconoscibile il pignoramento sia a causa delle erronee generalità del dante causa, sia a causa della trascrizione del pignoramento successiva rispetto alla trascrizione dell'alienazione. 
I giudici della Suprema Corte hanno ribaltato le risultanze dei primi due gradi di giudizio. La sentenza si sofferma prima sul ricorso per vizi della motivazione ritenendoli inammissibili in quanto mancanti di un momento di sintesi finale e di indicazione esatta delle norme violate. In seguito si sono soffermati sul merito della sentenza e hanno statuito che non è opponibile al creditore l'alienazione e neanche l'errore nelle generalità in quanto lui non poteva essere a conoscenza di quest'ultimo visto che la data riportata nella nota di trascrizione del pignoramento è la stessa risultante dall'atto con cui la debitrice aveva acquistato l'immobile e registrato il relativo acquisto. La ratio della registrazione al catasto dei dati dei beni immobili e dei relativi proprietari, ad avviso della Corte e per giurisprudenza ormai consolidata, è la necessità di rendere sempre ricavabile in modo certo la posizione del bene stesso e quindi se esso possa rappresentare un'idonea garanzia. Il creditore facendo indagine al catasto aveva giustamente fatto affidamento sulla consistenza del patrimonio perché ai dati forniti dal debitore corrispondeva l'immobile, aveva quindi accettato quel bene a garanzia del credito. Di conseguenza questa sua certezza deve essere tutelata dall'ordinamento anche se di fatto la data indicata nel pubblico registro era sbagliata. La Corte quindi cassa la sentenza di secondo grado, dispone l'esproprio del bene in favore del pignorante.

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