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Data: 04/03/2013 09:45:00 - Autore: Davide Sacco Le considerazioni di un avvocato italiano a budapest. www.consulenzalegaleungheria.it La legge n. IV del 2006 ha eliminato la previsione che impediva alla stessa persona di essere amministratore di più di tre società (Art. 22, comma 1 della legge CXLIV del 1997). L'amministratore é tenuto a comunicare per iscritto alle altre società la sua nuova carica, nonché le società di cui sia già amministratore o sindaco, entro 15 giorni dall'accettazione della nuova carica (Art. 24, comma 3 della legge IV del 2006). Sono tuttavia previsti alcuni importanti limiti, ad eccezione dell'acquisizione di azioni in S.p.A. a funzionamento pubblico, non è infatti consentito all'amministratore di acquistare partecipazioni in altre organizzazioni economiche che abbiano indicato, quale attività principale, attività identiche a quelle svolte dalla società di cui è già amministratore; l'amministratore non può, inoltre, essere amministratore in un'altra organizzazione economica che svolga la stessa attività della società di cui è amministratore, salvo che sia consentito dal contratto sociale della società interessata oppure l'organo supremo della società ne dia il consenso (Art. 25, comma 1 della legge IV del 2006). Il legislatore ungherese ha previsto un ulteriore limite per gli amministratori, i loro prossimi congiunti e conviventi prevedendo che gli stessi non possano stipulare, in nome proprio o comunque a proprio favore, negozi giuridici che rientrino nella sfera di attività principale della società, salvo che sia previsto dal contratto sociale. Gli amministratori, i loro prossimi congiunti e conviventi, non possono essere eletti sindaci presso la stessa società (Art. 25, comma 4 della legge IV del 2006). Eventuali danni causati dalla trasgressione delle regole sopra riportate all'art. 25, commi 1 e 4, della legge IV del 2006) devono essere rivendicati dalla società nel termine perentorio di un anno dal verificarsi del danno. (Art. 25, comma 5 della legge IV del 2006). Si deve, infine, menzionare che il contratto sociale (Art. 30, comma 5, della legge IV del 2006) può prescrivere l'inserimento annuale all'ordine del giorno dell'organo supremo dell'assemblea della valutazione del lavoro svolto nell'esercizio precedente e della deliberazione in merito all'esenzione concedibile ai funzionari dirigenti (art. 30, comma 5 della legge IV del 2006). A disposizione per i lettori interessati ad ulteriori approfondimenti Avv. Davide Sacco sacco@consulenzalegaleungheria.it www.consulenzalegaleungheria.it Tel. +36.70.3452680 / +39.347.8022372 |
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