Data: 03/03/2013 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi�-�La sentenza in oggetto tratta dell'interessante questione del concorso tra giurisdizione civile e amministrativa. Il giudice ordinario ha potere decisionale in tutti quei casi in cui controversa � l'esistenza o il perfezionarsi di un diritto soggettivo; al contrario, al giudice amministrativo spetta decidere circa quelle questioni coinvolgenti una pubblica amministrazione (un soggetto dotato di potere potestativo nei confronti del privato) e in generale in tutti quei casi in cui meritevole di tutela non sia un diritto soggettivo ma un interesse legittimo.

Esistono delle eccezioni e tal volta vi sono casi particolari, difficilmente collocabili nell'una o nell'altra categoria e ci� pone interessanti quesiti circa l'attribuzione del potere decisionale ora all'uno ora all'altro giudice.

Nel caso di specie la Suprema Corte (sentenza 4370/2013) si � pronunciata circa l'impugnabilit� innanzi al giudice ordinario delle delibere disciplinari emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La Corte ha sottolineato come i provvedimenti disciplinari siano atti idonei ad incidere nella sfera soggettiva del professionista destinatario e come tali non classificabili come atti amministrativi, nonostante possano essere cos� intesi da un punto di vista formale.�

La Corte, mantenendo un orientamento consolidato (ad es. Cass. Sez. unite, ordinanza n. 30785 del 30/12/2011) ha nuovamente confermato come spetti al singolo ricorrere al giudice ordinario al fine di tutelare il proprio diritto soggettivo all'esercizio della professione. Competente a pronunciarsi � il Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine autore della delibera.
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