Data: 03/03/2013 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Appuntamento n. 23 con le controversie di diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal nostro ...Virgilio, al secolo Prof. Avv. Ciro Centore che questa volta, dopo l'ultima puntata del 29 dicembre 2012, si occupa di urbanistica: buona lettura!

TAR TOSCANA / URBANISTICA / DEFINIZIONE DI VOLUMI TECNICI

Una recentissima sentenza del TAR per la Toscana (Sez. III –sentenza n. 288/2013, Nicolosi Presidente, Giani Relatore, Lomazzi, Giudice a latere) ha fatto il conto in ordine al significato e alla definizione che occorre dare per i volumi tecnici. Si intendono, con tale definizione, l'insieme di interventi edilizi destinati a contenere “impianti serventi alla costruzione principale che, per esigenze di funzionalità, non possono essere inglobati nel corpo della costruzione. E ha escluso, nella fattispecie, la legittimità e sussistenza di questi volumi tecnici, riandando proprio alla “relazione tecnica descrittiva” della parte ricorrente che aveva avuto a produrla in giudizio e ammetterla “a base” della disconosciuta istanza tesa “all'accertamento” di conformità e di compatibilità paesaggistica”, presentata (e rigettata) al Comune di Viareggio.
La vicenda ha preso il via da un provvedimento del Dirigente di detta Amministrazione che, a fronte di una serie di “accertamenti”, correlati ad opere edificate “senza alcun titolo edilizio” nell'immobile di parte ricorrente, aveva avuto a negare la domanda di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica di poi presentata, sempre da parte ricorrente, al fine di regolarizzare questa sua posizione. E lo aveva fatto depositando documentazione tecnica, correlata ad ampliamento di ufficio, di un laboratorio e alla realizzazione di tettoie recenzioni, porticati, ampliamenti di capannoni, realizzazione di w.c. e di locali per il ricovero di legname ed altro materiale. E assumendo che si trattava di volumi tecnici danti luogo a superfici e volumetriche che non andavano conteggiati nell'ambito della superficie massima e del volume massima consentito.
Questa tesi è stata rigettata dal TAR, con condanna alle spese ed è stata disconosciuta anche riandando ad un verdetto intervenuto nel gennaio del corrente anno, da parte del Consiglio di Stato, verdetto sub. n. 32 dell'8/1/2013, Sez. IV che aveva precisato il significato e l'ampiezza da attribuire al termine e alla nozione di “volume tecnico”. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore. Come di consueto, Ti ringrazio, caro Ciro, dando appuntamento ai lettori a domani per la prossima puntata, dedicata alle ore di lezione per le scuole elementari.
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