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Data: 09/03/2013 09:30:00 - Autore: L.S.![]() Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5546 del 6 marzo 2013, ha altresì precisato che “nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta”. Applicando, pertanto, il principio in parola al caso di specie preso in esame dalla Suprema Corte e, tenuto conto che non è contestata la circostanza secondo la quale la richiesta di avviamento riguardava 53 infermieri professionali e, quindi, impiegati, è da qualificarsi legittimo il rifiuto della società di assumere la lavoratrice avviata, invece, come operaia. E', quindi, errata in diritto la sentenza impugnata che non ha tenuto conto, riguardo alla fattispecie concreta, della regula iuris sopra richiamata e che aveva posto a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale "potendosi, nella specifica materia del collocamento obbligatorio ratione temporis, fare unicamente distinzione tra operai ed impiegati ed essendosi la società limitata a chiedere l'avviamento di infermieri professionali, doveva considerarsi, in mancanza di ulteriore specificazione da parte della società, legittimo l'avviamento della lavoratrice nonostante questa fosse iscritta quale operaia. Né secondo la Corte territoriale poteva condurre a diverse conclusioni l'assunto della società secondo il quale l'infermiere professionale era da equiparare all'impiegato poiché, a fronte delle risposta alla richiesta di avviamento da parte dell'Ufficio del lavoro che sarebbero stati avviati lavoratori privi della qualifica richiesta, nulla la società aveva replicato." |
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