Data: 08/03/2013 10:20:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9576 del 28 febbraio 2013
Il sequestro preventivo � quello strumento a disposizione del PM che permette alle autorit� di esercitare il controllo su determinati beni, sottraendoli alla disponibilit� dell'indagato, beni che sono strettamente collegati al reato per cui si sta indagando. L'applicazione di tale misura, assai invasiva, � sottoposta per� a limiti molto rigidi: il Pubblico Ministero pu� proporre istanza al GIP, il quale potr� accettare la richiesta disponendo il sequestro a mezzo decreto motivato (art. 321 c.p.p.) soltanto nel caso in cui vi sia concreto pericolo di reiterazione del reato o di commissione di nuovi reati se il bene rimanesse nella disponibilit� dell'indagato o ancora se il bene stesso sia dotato di pericolosit� intrinseca (periculum in mora).

Nel caso in oggetto ad un'azienda, il cui amministratore � indagato per evasione fiscale, � stata applicata in secondo grado la misura cautelare del sequestro preventivo. La misura avrebbe avuto ad oggetto la quota di patrimonio aziendale equivalente alla somma presumibilmente evasa.

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto illegittimo tale provvedimento, annullando di conseguenza l'ordinanza impugnata, poich� la situazione di fatto sarebbe stata carente degli elementi necessari all'applicazione di tale misura: il Giudice competente avrebbe concesso la misura sfruttando una �motivazione apparente�, non avendo il PM adeguatamente sviluppato argomentazioni a contrario rispetto al dato giuridico della separazione tra patrimonio aziendale e gestione dello stesso posta in essere dall'amministratore responsabile. Mancando il periculum in mora, requisito fondamentale per l'applicazione di questa misura cautelare, la Suprema Corte ha statuito che in questa particolare situazione il sequestro preventivo non pu� essere concesso.
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