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Data: 11/03/2013 09:30:00 - Autore: Licia Albertazzi![]() Nel nostro ordinamento il riparto di giurisdizione tra Autorità
Giudiziaria Ordinaria (AGO) e Giudice Amministrativo (GA), a
prescindere dal fatto che una delle parti coinvolte sia una pubblica
amministrazione, si basa sul criterio del bene oggetto di tutela: se
il privato chiede che il giudice si pronunci circa una questione
riguardante un diritto soggettivo (interesse giuridicamente
tutelato da norme civili e costituzionali specifiche) allora dovrà
rivolgersi all'AGO; se al contrario il cittadino detiene una
posizione di interesse legittimo, allora è corretto che si rivolga
al GA. La differenza è sostanziale: l'AGO non potrà annullare i provvedimenti
amministrativi (laddove ne esistano) ma soltanto disapplicarli
(questo primo potere è riservato al GA); ma potrà condannare
l'amministrazione al risarcimento del danno secondo le norme
contenute nel codice civile. Nel caso di specie un privato ha adito l'AGO in merito alle eccessive
immissioni acustiche provenienti da un parco giochi situato nelle
vicinanze della propria abitazione. Il giudice ordinario ha reputato
corretta la sua scelta di giurisdizione poiché tutti, compresa la
pubblica amministrazione, devono sottostare al principio del neminem
laedere, criterio sancito all'art. 2043 codice civile (c.d.
responsabilità aquiliana).
Ad essere stato leso è stato
infatti il diritto alla salute – non riuscendo il soggetto
leso a svolgere normalmente le proprie attività domestiche –
diritto costituzionalmente garantito, e l'ente pubblico è stato di
conseguenza condannato al risarcimento del danno per equivalente.
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